Dubbio relativo alla definizione di Residui Passivi

Buongiorno a tutti! Stavo ripassando i Residui Passivi guardando il video “Residui passivi: come si gestiscono?” del Professor @Simone.Chiarelli, e mi è sorto un dubbio.

La definizione che dà il TUEL di Residui Passivi, all’Art.190 è: “Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.”.

Nelle slide del Dott. Chiarelli, al minuto 5:13, si legge anche “I residui passivi sono l’espressione di spese impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate e non ancora pagate”.

Mentre nell’esempio del Dottore a 2:00 minuti si parla di spese impegnate e non liquidate.

Sto facendo confusione, qual è il requisito sine qua non per parlare di Residui Passivi? Devono essere impegnate e non pagate, impegnate e non ordinate, ordinate e non pagate o impegnate e non liquidate, o tutte queste casistiche? E allora perché il TUEL le definisce come somme impegnate e non pagate?

Scusate se la domanda risulta banale, ma mi sono messo in un ginepraio.

Grazie a chiunque deciderà di rispondere!

Ciao Alessio,
i riferimenti normativi sono l’art 190 del tuel da te riportato, per cui i residui passivi sono somme impegnate e non pagate entro il 31.12 e l’art 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 per cui “possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate” (anche art 60 e 63). Utile leggere insieme anche l’art 6 comma 1 dell’allegato 4/2 per cui “alla fine dell’esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibili”. Leggendo insieme queste disposizioni e tenendo in mente le fasi della spesa nella loro sequenza, ne consegue che i residui passivi sono riconducibili al concetto di esigibilità della spesa e dunque alla sua liquidazione. Pertanto, si parla di residui passivi nei casi in cui la spesa è impegnata e liquidata e non ordinata (e di conseguenza non pagata) oppure nei casi in cui la spesa sia ordinata e non pagata. Se la spesa non è liquidata (o liquidabile) l’obbligazione non è esigibile, dunque non è sorto alcun debito in capo all’ente e l’impegno andrà re-imputato nell’esercizio di esigibilità.
Spero di averti dato qualche elemento utile per dipanare il “ginepraio”, buono studio!
Fiorenza

Buongiorno, intanto grazie mille Fiorenza.
Mi inserisco in quanto ho un dubbio in merito alla reimputazione degli impegni non esigibili. Come funzionano contabilmente? Viene usato il FPV?

Ancora grazie,

Giuseppe

Dottoressa la ringrazio molto per la risposta. Và decisamente meglio, ma per il momento siamo ad un livello di dogma :joy:

Ciao Giuseppe, la reimputazione delle obbligazioni non esigibili nell’esercizio chiuso avviene attraverso la movimentazione del FPV che, aperto in entrata nell’esercizio finanziario di esigibilità, darà copertura alla spesa reimputata. Gli impegni reimputati non vanno a gravare sulle entrate degli esercizi successivi, è questo il senso.
Saluti
Fiorenza

Alessio mi rendo conto, ma non demordere! Arriva il momento in cui, da un giorno all’altro, tutto si fa chiaro! Questa community è molto utile.
Un saluto,
Fiorenza

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Non si molla un centimetro, Dottoressa! Buon lavoro!

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