Dubbio sul progetto definitivo DPR 327/2001

Il progetto definitivo di cui si parla nel DPR 327/2001 T.U. espropri (art. 12, art. 16, art. 17, art. 52 quater) è il PFTE del nuovo codice degli appalti?
E’ il richiamo al vecchio codice, dove c’erano i 3 livelli di progettazione tra cui il definivo, rimasto così, ma da intendersi come PFTE?
Oppure è altro?

Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Il progetto definitivo menzionato nel DPR 327/2001, che è il Testo Unico degli espropri per pubblica utilità, si riferisce a una fase specifica della progettazione prevista dalla normativa vigente al momento della sua promulgazione. Questa fase di progettazione era una delle tre tradizionalmente riconosciute: preliminare, definitivo e esecutivo.

Con l’introduzione del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, e le sue successive modifiche, tra cui il recente D.Lgs. 36/2023, la terminologia e la strutturazione delle fasi di progettazione hanno subito delle modifiche. Il nuovo Codice degli Appalti parla di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) come una delle fasi iniziali del processo di progettazione, che sostituisce e amplia il concetto di progetto preliminare, integrando aspetti sia tecnici che economici per una valutazione più completa della fattibilità dell’opera.

Il riferimento al “progetto definitivo” nel DPR 327/2001 può quindi generare confusione in quanto la terminologia non è stata aggiornata per riflettere le modifiche introdotte dal nuovo Codice degli Appalti. Tuttavia, in termini pratici, il “progetto definitivo” nel contesto degli espropri può essere inteso come una fase di progettazione che assicura la definizione dettagliata dell’opera, necessaria per procedere con gli espropri, e che corrisponderebbe alla fase di progettazione successiva al PFTE nel nuovo Codice degli Appalti, avvicinandosi più a quello che ora si definirebbe come progetto esecutivo, il quale dettaglia tecnicamente come l’opera deve essere realizzata.

Esempio concreto:
Nel contesto di un’opera pubblica che richiede espropriazioni, il progetto definitivo come previsto dal DPR 327/2001 dovrebbe fornire una descrizione dettagliata dell’opera e dell’impatto sui terreni da espropriare. Questo corrisponderebbe, nel nuovo Codice degli Appalti, alla fase in cui il progetto ha raggiunto un livello di dettaglio tale (tipicamente nel progetto esecutivo) da permettere l’avvio delle procedure espropriative.

Conclusione sintetica:
Il “progetto definitivo” menzionato nel DPR 327/2001, pur non avendo una corrispondenza diretta con le fasi di progettazione del nuovo Codice degli Appalti, può essere interpretato, ai fini pratici degli espropri, come la fase di progettazione che fornisce un dettaglio sufficiente per procedere con le espropriazioni, avvicinandosi al concetto di progetto esecutivo nel nuovo Codice.

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