Due attività (associazioni) su unica area

Salve,
sul territorio comunale, due Associazioni senza finalità di lucro intendono aprire un’attività all’interno di una medesima area recintata e con un unico accesso.
La zona è però di due proprietà diverse, una privata e l’altra del Comune.
L’Associazione 1 gestirà un circolo con somministrazione di alimenti e bevande (area privata) ed effettuerà escursioni turistiche.
L’Associazione 2 gestirà campetti da calcio, tennis e pista di pattinaggio su terreni di proprietà comunale.
Quali adempimenti devono essere assolti per tali attività oltre alla SCIA sanitaria per la gestione del BAR???
Oltre al discorso SUAP per la gestione delle suddette attività, possono esserci problemi legati alle interferenze delle due proprietà sull’attività? O meglio, queste due attività entrano dal medesimo cancello e all’interno dell’area NON sono delimitate da niente.

Grazie anticipatamente per le risposte

Non vedo problemi ab origine. Problemi di convivenza ci possono essere ma li vedo a monte della fase “amministrativa”. In altre parole, ogni associazione, in ambito privatistico, dovrà avere la disponibilità giuridica degli ambienti ai sensi di legge (contratto, ecc.). Per le sedi delle associazioni non vigono norme del tipo della sorvegliabilità per i pubblici esercizi. Ogni associazione gestirà gli ambienti secondo la propria responsabilità.

Il problema può esserci per l’annesso esercizio di somm.ne a servizio della sede di una delle due. La somministrazione è riservata solo ai soci di quella associazione e non dell’altra. Inoltre, in questo caso, si applica il DM 564/92:

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.

Le sedi di associazioni non sono sottoposte a procedure abilitative e godono di una generale compatibilità urbanistica, al netto, naturalmente, della sussistenza dell’agibilità intesa anche come condizioni igienico-sanitarie dei luoghi con presenza prolungata di persone.