Buongiorno,
a ottobre una Srl, con legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali, avvia in Sardegna attività di impresa di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione. Modalità itinerante .La CCIAA esprime parere favorevole.
A dicembre il medesimo legale rappresentante avvia nuova Srl con identico oggetto, modalità itinerante, cambia Partita Iva e Codice REA. La CCIA rilascia parere favorevole.
In base alla norme che prescrivono la presenza effettiva di un responsabile tecnico e/o preposto in sede (o in tal caso nel luogo dove svolge l’intervento richiesto) c’è un obbligo di conduzione personale? anche per le imprese artigiane ? è necessario nominare un delegato con requisiti professionali destinato ad una delle due Srl operanti ?
Grazie per il chiarimento che potrete fornirmi
Due Attività di Impresa Identiche con Stesso Legale Rappresentante: Rischi e Normative
CONTENUTO
In Italia, la possibilità di gestire due attività identiche attraverso imprese distinte ma con lo stesso legale rappresentante (come un amministratore o un socio illimitatamente responsabile) è legittima, ma comporta una serie di rischi giuridici e patrimoniali. La normativa italiana, in particolare il Codice Civile, offre un quadro di riferimento fondamentale per comprendere le implicazioni di tale situazione.
Secondo l’articolo 2082 del Codice Civile, l’imprenditore è definito come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata. Ogni impresa deve essere registrata presso il Registro delle Imprese, come stabilito dall’articolo 2189. La gestione di due attività identiche da parte dello stesso legale rappresentante può sollevare preoccupazioni in merito a concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) e abuso del diritto (art. 833 c.c.).
Rischi Principali
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Rischi Patrimoniali: Se le aziende sono correlate all’interno di un gruppo, le polizze di responsabilità civile possono coprire la corresponsabilità solidale. Tuttavia, in caso di pignoramenti, la separazione patrimoniale diventa cruciale per evitare complicazioni.
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Rischi Fiscali: La gestione di due imprese simili può portare a sospetti di elusione fiscale, come previsto dall’art. 10-bis della Legge 212/2000. In particolare, i crediti d’imposta fittizi possono essere sequestrati se le società sono considerate “gemelle” con un socio unico.
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Rischi Giudiziali: La concorrenza sleale può essere dimostrata, ma l’onere della prova ricade su chi denuncia l’uso sleale delle attività altrui. Inoltre, ci sono limiti specifici in materia di appalti pubblici che richiedono l’autonomia delle imprese coinvolte.
CONCLUSIONI
Gestire due attività identiche con lo stesso legale rappresentante è possibile, ma richiede una gestione attenta e consapevole dei rischi legali e patrimoniali. È fondamentale garantire la separazione patrimoniale e la registrazione corretta delle imprese per evitare problematiche legate a responsabilità solidale e concorrenza sleale.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le normative che regolano la gestione delle imprese, specialmente in contesti di appalti pubblici. La conoscenza dei rischi legati alla concorrenza sleale e alle responsabilità patrimoniali può influenzare le decisioni lavorative e le scelte imprenditoriali future.
PAROLE CHIAVE
Imprenditore, concorrenza sleale, responsabilità solidale, abuso del diritto, separazione patrimoniale, elusione fiscale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Codice Civile, Art. 2082 - Definizione di imprenditore.
- Codice Civile, Art. 2189 - Registrazione delle imprese.
- Codice Civile, Art. 2598 - Concorrenza sleale.
- Codice Civile, Art. 833 - Abuso del diritto.
- D.Lgs. 36/2023 - Normativa sugli appalti pubblici.
- Legge 212/2000, Art. 10-bis - Norme contro l’elusione fiscale.

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