la ringrazio del prezioso contributo.
ho trovato anche una sentenza Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 agosto 2019, n. 5902.]
ove anche qui esclude la GSV ma in questo caso c’era una strada a separare i due lotti ed elenca i requisiti che avrebbero dovuto avere (e non hanno) per essere classificati come centro commerciale.
8.1. Il Collegio premette che la disciplina nazionale conosce la sola figura del “centro commerciale”, “struttura a destinazione specifica” connotata da “infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.
8.2. La regolamentazione della Regione Lombardia enuclea, per quanto qui di interesse, tre ulteriori categorie:
– la “struttura di vendita organizzata in forma unitaria”, “unico complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici”;
– il “centro commerciale aggregato”, “complesso commerciale costituito da un’aggregazione… di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato… con servizi comuni fruibili dall’intero complesso”;
– il “parco commerciale”, “complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita… con un sistema di accessibilità comune”.
8.3. Orbene, siffatta disciplina regionale deve essere letta sulla base dei generali principi stabiliti da quella statale.
Pur ove si ammetta, infatti, che lo spazio regionale di regolamentazione delle attività commerciali possa spingersi sino alla generale perimetrazione categoriale delle strutture a ciò deputate, comunque tale potestas deve essere interpretata in maniera coerente con la cornice scolpita a monte dalla disciplina statale.
Invero, giacché da un lato la “tutela della concorrenza” si svolge anche mediante l’individuazione del livello massimo di adempimenti amministrativi necessari, su tutto il territorio nazionale, per l’apertura di nuove strutture (ossia per l’esercizio della libera iniziativa economica privata) e giacché, dall’altro lato, l’introduzione da parte della disciplina regionale di classificazioni tipologiche ulteriori rispetto a quelle statali può potenzialmente comportare un appesantimento degli oneri burocratico-amministrativi (cosiddetto red tape, nell’accezione anglosassone), ergo la normativa regionale deve essere interpretata in maniera tale da non determinare l’ascrizione del carattere di “grande struttura di vendita” o, comunque, di struttura lato sensu “complessa” a strutture che, secondo la legge dello Stato, non lo sarebbero.
9. Sulla scorta di tale premessa ed in base alle definizioni riportate supra, si evince, in una visione sintetica e d’insieme, che la considerazione giuridica unitaria di due o più “medie strutture di vendita”, quale che ne sia la categoria di sussunzione, richiede due convergenti e contestuali requisiti: uno materiale (la ricorrenza di un legame fisico) ed uno funzionale (la comunanza della gestione).
9.1. E’, anzitutto, necessario che le strutture siano direttamente collegate fra loro: i consumatori, in sostanza, debbono poter accedere dall’una all’altra con facilità, disponendo di appositi percorsi pedonali appositamente studiati per la peculiare modalità di fruizione di siffatte strutture, ove spesso le persone portano con sé da una struttura all’altra, a mezzo di carrelli od altri strumenti, gli acquisti precedentemente operati.
Tali percorsi devono collegare direttamente le strutture, non il più ampio lotto ove queste insistono, e devono correre su suolo privato; se su suolo pubblico, devono consentire un passaggio ben segnalato, dedicato specificamente ai consumatori, sufficientemente ampio e sicuro.
Tali percorsi possono essere indifferentemente al chiuso o all’aperto ma, in tale ultimo caso, devono differire dalla semplice transitabilità pubblica ordinariamente assicurata all’indistinta collettività a mezzo di marciapiedi od altre vie di transito pedonale: la considerazione giuridica unitaria di più strutture, invero, può darsi solo in presenza di elementi fattuali che ne differenzino e qualifichino la conformazione in maniera precisa, trovandosi altrimenti di fronte alla mera contiguità di strutture distinte.
La necessità del collegamento fisico è, peraltro, implicita nella natura unitaria della struttura: non può, invero, darsi un unitario insediamento commerciale ove le varie componenti non siano direttamente ed efficacemente collegate fra loro.
In caso contrario, del resto, non vi sarebbe alcuna effettiva e concreta “organizzazione”; non sarebbe possibile utilizzare il sostantivo “aggregazione”, che richiama un concetto di congenita unitarietà ; non sarebbe predicabile la ricorrenza di un “unico complesso”, ma una semplice (ed occasionale) vicinanza di distinte strutture, prive di alcun elemento in “comune” diverso dalla mera ubicazione nella medesima area.
9.2. Per analoghe ragioni è, inoltre, necessario l’ulteriore requisito della comunanza di gestione.
Devono, invero, riscontrarsi i seguenti elementi unificanti di carattere funzionale:
– la comune fruizione degli spazi e dei locali accessori alla vendita (spogliatoi, depositi, magazzini, laboratori di preparazione, uffici amministrativi et similia), indistintamente utilizzabili per le esigenze di tutte le strutture;
– la presenza di servizi all’utenza e, generale, di spazi pertinenziali (in primis parcheggi, ma anche, ad esempio, aree per bambini) indistintamente fruibili dalla clientela di tutte le strutture, regolati, gestiti e manutenuti unitariamente;
– una policy di gestione accentrata ed unitaria, con riferimento tanto alle relazioni contrattuali con terze parti (utenze, servizi di pulizia e guardianaggio, selezione del personale), quanto alla promozione commerciale, operata unitariamente a favore dell’intera struttura complessa, peraltro solitamente caratterizzata da un nome commerciale autonomo e distinto da quelli dei singoli esercizi ivi allocati.
viste tutte queste caratteristiche, che escludono la GSV per questa sentenza, invece la includono per il mio caso di specie, poichè abbiamo un unico lotto, un unico edificio, parcheggio comune, accessi al lotto comuni, passando dal marciapiedi lungo il perimetro dell’edificio si può uscire da MSV1 ed entrare in MSV2
ed ancora, a supporto della sentenza di esclusione:
– non attingono al medesimo bacino di utenza, sia perché il fast food realizzato sul sub-lotto misto è anche drive-in e, dunque, non intercetta necessariamente l’utenza delle altre strutture presenti in loco, sia, prima ancora, perché il sub-lotto misto non ha un’esclusiva né, tanto meno, una necessaria vocazione commerciale.
mentre nel mio caso le due MSV hanno esattamente lo stesso bacino d’utenza (abbigliamento ed accessori)
La sentenza che mi ha indicato Lei (del 2018) ribalta ulteriormente tutto.
Davvero non ci sono certezze.
grazie e buon lavoro.