Gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l’inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell’organizzazione dell’ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all’istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.