Durata permessi brevi

I permessi brevi non possono mai essere superiori alla metà dell’orario di lavoro
giornaliero ( almeno 4 ore consecutive).
Nel caso di giornata lavorativa di nove ore non potrà superare le quattro o cinque ore mentre se trattasi di giornata lavorativa di sei ore non può superare le tre ore.
Il tetto massimo annuo relativo ai permessi brevi è di trentasei ore.
Il dipendente può avvalersi del permesso breve, salvo preventiva autorizzata dal dirigente/responsabile della struttura di appartenenza.