Durc itinerante agricolo

Buonasera.

Un’azienda agricola che avvia tra l’altro la vendita come itinerante è soggetta alla verifica del durc?

Grazie

Premessa per i lettori, il quesito riguarda la Toscana e la LR n. 62/2018.

La legge regionale, relativamente all’aspetto che citi, non è scritta in modo preciso lasciando qualche dubbio su come procedere per il c.d. DURC. Prima di entrare nel particolare dell’imprenditore agricolo, colgo l’occasione per fare una considerazione generale, così resta nel forum.

Che cosa deve fare il comune per gli spuntisti e agli itineranti? Da dettagliare nel regolamento comunale ma ci sono i margini interpretativi per NON FARE il controllo dato che la LR non prevede più la fattispecie. In ogni caso, il regolamento comunale potrebbe prevedere i dettagli, a esempio:

  • gli spuntisti sono equiparati, ai fini del controllo, ai concessionari. Gli spuntisti abilitati in altri comuni sono sospesi dalla graduatoria di spunta e poi subiscono la cancellazione (oltre all’invio al comune competente delle informazioni sulla mancanza della regolarità)

  • gli itineranti abilitati in altri comuni non sono controllati (non ci sarebbero conseguenze, diventa difficile ordinare di andarsene e poi la LR non prevede la fattispecie). La LR fa salva “l’ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l’esito negativo della verifica e la decadenza” (che poi sarebbe un altro comune a dichiarare. Quindi, questo assunto non può essere fatto valere solo per i concessionari e non per gli spuntisti, sarebbe ingiustificatamente parziale.

Tornando all’imprenditore agricolo itinerante, a maggior ragione direi di non controllare. L’art. 44 della LR 62/2018 prevede conseguenze per le “autorizzazioni” e per le “SCIA”. Nessuno di questi due titoli è posseduto dall’agricoltore che resta soggetto alla mera comunicazione ex art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Inoltre, ancora lo stesso art. 44, comma 2 afferma: I comuni effettuano verifiche della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche… Gli imprenditori agricoli non sono abilitati al commercio (esercitano vendita diretta).

Inoltre, la linee guida regionali sui rinnovi della concessioni al 31/12/20, indicano: in attuazione del punto 12 delle linee guida, è effettuata la verifica di regolarità contributiva di cui all’articolo 44 della L.R. 62/2018. Sono esclusi da tale verifica i titolari di posteggi assegnati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Quindi, alla luce di tutto questo, direi che è meglio se non procedi con la verifica!