«In tema di pubblico impiego privatizzato, l’esistenza, anche continuativa, di leciti rapporti personali extralavorativi tra un dipendente e un superiore non rileva sul piano della legittimità degli atti gestori, salvo che in selezioni di diritto privato con valutazioni discrezionali (es. posizioni organizzative), dove la P.A. deve garantire l’imparzialità di chi effettua la scelta, in attuazione dell’art. 97 Cost.
In tali casi, si applicano le regole di cui all’art. 51 c.p.c., incluse quelle che impongono l’astensione per rapporti personali tali da far sorgere il sospetto di parzialità.»
PUNTI CHIAVE:
Applicazione dell’art. 51 c.p.c. anche al pubblico impiego contrattualizzato.
- I principi di imparzialità e correttezza (art. 97 Cost.) si applicano anche alle selezioni di diritto privato quando la P.A. effettua scelte comparative discrezionali (come per l’attribuzione di PO).
- Anche se non si tratta di concorso pubblico, valgono i criteri di imparzialità propri dell’azione amministrativa.
Rapporti personali e obbligo di astensione.
- La semplice conoscenza personale non basta; ma quando la frequentazione abituale o stabile (es. sportiva o di amicizia) è tale da ingenerare il sospetto di parzialità, si configura “grave convenienza” ex art. 51, co. 2, c.p.c.
- Giocare abitualmente a tennis insieme al candidato vincitore è ritenuto indice sufficiente di incompatibilità sostanziale.
Corte_di_Cassazione,_sezione_lavoro,_ordinanza_n_29094_del_4_novembre 2025
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