Il TAR ha ritenuto che sulla base delle norme regolamentari adottate da ciascun ente è legittima la facoltà di nominare esperti esterni sia a presiedere che a comporre le commissioni di concorso, posto che è necessaria un’adeguata motivazione in ordine alla impossibilità o ad una “forte incompatibilità” in capo al competente dirigente/responsabile ordinariamente tenuto a presiedere il collegio.
È legittima anche una composizione tutta esterna nelle commissioni di concorso-Tar Campania-Napoli, sezione VII, sentenza 2 ottobre 2023 n. 5369.pdf (226,8 KB)