E' stata prorogata la validità della della Conferenza di servizi accelerata al 31.12.2025?

Salve a tutti,
al SUAP è arrivata una scia condizionata per modifica impianto di telecomunicazioni antenna ex art 45 dlgs 207/2021. La scia ex art 19 bis legge 241/90 è condizionata da una pesaggistica semplificata.
Essendo previsti più atti di assenso devo indire cds

Testo art 19 bis : Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.

Mi sono chiesta dovendo indire cds in base all’ art. 14 bis della Legge 241/90 se è è stata prorogata la conferenza accelerata con dimezzamento dei termini.

Oppure vista la specialità della materia se debbo applicare i termini dimezzati previsti dall’art. 44 per la conferenza dei servizi che ha ad oggetto un 'autorizzazione all’installazione di impianti di telecomunicazioni.

artt 44 comma 7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Grazie per il supporto.
Elisa

La c.d. conferenza accelerata di cui all’art. 13 del DL n. 76/2020 non è stata prorogata. L’ultimo termine è rimasto quello del 31/12/24.

A prescindere da questo, e parlando in generale, non farti ingannare dal criptico significato dell’art. 19-bis della legge 241/90. Una SCIA + un procedimento autorizzatorio non determina una conferenza di servizi. Sarebbe un aggravio procedurale trasformare la SCAI in procedimento. Sono d’accordo che la formulazione dell’art. 19-bis è poco felice ma sarebbe un’assurdità.La SCIA è una dichiarazione di parte privata senza valore provvedimentale a efficaia immediata.

Vedi qua:

Grazie Mario!!! avevo letto il tuo contributo… il problema sono le antenne e il procedimento speciale previsto dal codice delle comunicazioni…la scia antenne come viene gestita penso da tutti i comuni è sottoposta, oltre il parer/nulla osta Arpat, a parere in materia ambientale per conformità al piano degli impianti…così mi trovo ad acquisire due atti di assenso esterni Arpat e Sovrintendenza ed un atto di assenso interno…l’Avvocatura sposa la soluzione della cds… perchè sostiene che ci sono due enti esterni…due atti di assenso esterni…grazie di nuovo!!!

Come dice la giurisprudenza più recente, il parere ARPAT serve solo per l’attivazione ed è reso in ambito SCIA che resta tate altrimenti non sarebbe una SCIA. La conferenza di servizi si innesca quando sono presenti due provvedimenti o due pareri obbligator riferiti ad amministrazioni diverse (fra uffici comunali non è una conferenza di servizi.

Il SUAP non chiede mai il parere ad altro ufficio comunale ma trasmette la pratica al servizio comunale competente affinché si esprima adottando l’atto conclusivo.

Semmai c’è da affrontare la questione del “…uno o più provvedimenti” ma ragionevolezza vuole che si resti in ambito autorizzativo dato che precisa “…distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni”.

Qua c’è una SCIA che non è un procedimento e c’è un solo procedimento paesaggistico. Ergo, resta una SCIA condizionata (SCIA + paesaggistica)

grazie di nuovo per la delucidazione! Molto chiaro. Cordiali saluti. Elisa