Economie di Gara - Titolo I e Titolo II

Lavoro da poco nella pubblica amministrazione e c’è una cosa che non mi è molto chiara. Mi occupo di affidamenti diretti e, guardando varie determine di aggiudicazione che vengono fatte, noto che quando un affidamento è finanziato sul Titolo I (es manutenzioni ordinarie) pur essendoci un ribasso su START, quando si riformula il quadro economico il “risparmio da ribasso” non va in economie di gara ma viene inserita la frase “DATO ATTO altresì che il suddetto ribasso sarà applicato alle singole voci del prezzario di riferimento, precisando che la minor spesa, determinata dall’applicazione di tale ribasso percentuale, non costituirà economia di gara, ma avrà funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente ordinate all’impresa appaltatrice, fino alla concorrenza dell’importo di € xxxxxx, oltre IVA;” per cui tutto l’importo a base di gara verrà imputato all’OE vincitore. Quando si tratta invece di affidamenti finanziati sul Titolo II si generano sempre economie di gara.
Mi chiedo quindi, c’è un riferimento di legge dove posso approfondire tale casistica? E’ corretta la mia deduzione in base alla quale “Titolo I - no economie” “Titolo II - obbligo di considerare le economie”? Oppure anche nel Titolo II potrei quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente ordinate all’impresa appaltatrice, fino alla concorrenza dell’importo di € xxxxxx, (importo a base di gara) oltre IVA?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda la gestione delle economie di gara e la loro destinazione in relazione alla tipologia di finanziamento dell’affidamento, che può essere attribuito al Titolo I (spese correnti) o al Titolo II (spese in conto capitale) del bilancio della pubblica amministrazione.

In teoria generale del diritto, le economie di gara si verificano quando l’importo effettivamente speso per l’esecuzione di un contratto è inferiore all’importo a base di gara. Queste economie possono essere gestite in modi diversi a seconda delle normative e delle politiche interne dell’ente.

Le norme relative alla gestione delle economie di gara sono state tradizionalmente disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), e più recentemente dal Nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023). Tuttavia, la specifica destinazione delle economie di gara può anche essere influenzata da altre normative contabili e finanziarie che regolano la gestione del bilancio pubblico.

Per quanto riguarda il tuo quesito specifico, non esiste una regola generale che distingua tra Titolo I e Titolo II per quanto concerne l’obbligatorietà di generare economie di gara. La decisione di destinare il risparmio da ribasso a maggiori prestazioni piuttosto che a economie di gara può dipendere da diverse considerazioni, come la natura del contratto, le esigenze dell’ente e le disposizioni contenute nei documenti di gara.

Ad esempio, in alcuni casi, per contratti di manutenzione ordinaria (Titolo I), può essere previsto che eventuali risparmi siano reinvestiti in ulteriori lavori di manutenzione, piuttosto che essere considerati come economie di gara. Questo può essere giustificato dalla necessità di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi.

Per quanto riguarda gli affidamenti finanziati sul Titolo II, che riguardano spesso investimenti e progetti di sviluppo, le economie di gara possono essere destinate a finanziare altre iniziative di investimento o essere restituite al bilancio dell’ente.

Per approfondire la casistica specifica e verificare la correttezza delle procedure adottate, è consigliabile consultare il Nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), le linee guida ANAC e le normative contabili applicabili all’ente per cui lavori.

In conclusione, la gestione delle economie di gara dipende da vari fattori e non esiste una regola univoca basata sulla distinzione tra Titolo I e Titolo II. È importante valutare ogni caso alla luce delle normative vigenti e delle politiche interne dell’ente.

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