Buongiorno,
Secondo l’art 5 del Dlgs 170/2001, richiamato dall’art. 30, comma 3 della l.r. Toscana 62/2018, i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita. Si chiede se il c.d. spazio espositivo possa o debba essere identificato con la superficie di vendita (di cui la L.R. Toscana 62/2018 da una definizione, all’art. 13, per gli esercizi di commercio in sede fissa ma NON per le edicole), e se il concetto di “adeguatezza” dello spazio espositivo sia stato specificato in qualche sede (normativa, regolamentare - anche locale - oppure giurisprudenziale).
Ringrazio gli esperti e i colleghi che vorranno contribuire.
Buon lavoro.