Edicole. Concetto di adeguato spazio espositivo

Buongiorno,
Secondo l’art 5 del Dlgs 170/2001, richiamato dall’art. 30, comma 3 della l.r. Toscana 62/2018, i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita. Si chiede se il c.d. spazio espositivo possa o debba essere identificato con la superficie di vendita (di cui la L.R. Toscana 62/2018 da una definizione, all’art. 13, per gli esercizi di commercio in sede fissa ma NON per le edicole), e se il concetto di “adeguatezza” dello spazio espositivo sia stato specificato in qualche sede (normativa, regolamentare - anche locale - oppure giurisprudenziale).

Ringrazio gli esperti e i colleghi che vorranno contribuire.
Buon lavoro.

A parere mio l’adeguato spazio espositivo non coincide, in modo preciso, con la superficie di vendita. Spesso, soprattutto i chioschi, hanno una superficie di vendita ridottissima ma una superficie esposita ben maggiore. La superficie di vendita può essere un metro quadro ma la superficie espositiva può coincidere con i quattro lati del chiosco.
La ratio sta nel fatto che l’edicola è tenuta alla generale vendita della stampa quotidiana e periodica garantendo il pluralismo informativo. Vedi art. 4 dello stesso d.lgs. 170/2001 e l’art. 8 della legge 198/2016. I punti vendita non esclusivi ed esclusivi assicurano parità di trattamento.
Non sono al corrente di quantificazioni legali o giurisprudenziali.

Quindi, in sostanza, si dovrebbe giudicare adeguato lo spazio espositivo che assicuri parità di trattamento.
Grazie, buon lavoro.

Ritengo di sì. Mi pare un’interpretazione che abbia un senso a fronte di una norma che non detta parametri oggettivi per giudarlo