Educatore cinofilo presso abitazione

Un educatore cinofilo vorrebbe tenere lezioni, presso la propria abitazione, ai cani portati dai clienti.
L’attività sarebbe così strutturata: il cliente porterebbe il proprio animale presso l’abitazione dell’educatore cinofilo che poi fatturerebbe le ore dedicate all’educazione del cane.
L’educatore cinofilo è in possesso di partiva IVA ma non è iscritto in CCIAA.
Sono necessarie procedure abilitative e/o particolari considerazioni da fare?
Grazie.

Mi verrebbe da dire che non occorre nulla al netto delle indicazioni della LR. È un po’ come la persona che dà lezioni di piano o di inglese a casa sua. Si tratta di lavoro autonomo intellettuale di libero esercizio. La funzione residenziale può andare sicuramente bene ma fino a un certo punto. Qui, però, si apre una parentesi che solo il servizio comunale competente può chiudere applicando un criterio ragionevole di compatibilità.

Scrivendo dalla Toscana, se non erro, vedi la LR 59/2009, art. 11:

1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte, elettronici o elettrici.

3. E’ vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l’aggressività.

4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l’addestramento e all’azienda USL di riferimento.

5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all’addestramento; il registro è vidimato dall’azienda USL.

6. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 3, della presente legge.

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Quindi sarebbe dovuta la comunicazione di cui al comma 4 della LR?

direi di sì in quanto attività profesisonale

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Buongiorno, mi allaccio a questo quesito di un anno fa perché nel mio comune ho un caso quasi analogo, ovvero un soggetto facente parte di una società sportiva dilettantistica vorrebbe praticare per alcuni giorni della settimana e per alcune ore al giorno, l’attività di educatore di cani. Tali “lezioni di educazione” verrebbero svolte su un terreno agricolo privato preso in affitto, che viene appositamente recintato. Il terreno si trova a poca distanza da tre palazzine di 6 alloggi ciascuna, e pare che alcuni condomini abbiano espresso qualche preoccupazione intorno alla tipologia di questa attività.
Una normativa regionale del Piemonte (D.G.R. n. 35-5274 del 12.02.2007), disciplina le attività di toelettatura, addestramento cani e vendita animali ma sembra fare riferimento allo svolgimento di tali attività in locali al chiuso.
Contattati i servizi veterinari, mi è stato riferito che la normativa regionale di riferimento non parla di distanze dei campi di educazione cani ubicati all’aperto, rispetto alle civili abitazioni e che è il piano regolatore o il regolamento di igiene o di polizia urbana a dover disciplinare questi aspetti. In ogni caso secondo l’Asl è richiesta una domanda di autorizzazione sanitaria per l’attività di educatore (leggasi: addestratore ) di cani, soggetta a istruttoria e parere veterinario.
In un quesito simile presente su questo sito avevo letto che l’addestramento cani si configurerebbe addirittura come attività insalubre.
Chiedo quindi un vs. parere per dipanare la matassa. Grazie