Buongiorno, un soggetto facente parte di una società sportiva dilettantistica vorrebbe praticare per alcuni giorni della settimana e per alcune ore al giorno, l’attività di educatore di cani. Tali “lezioni di educazione” verrebbero svolte su un terreno agricolo privato preso in affitto, che viene appositamente recintato. Il terreno si trova a poca distanza da tre palazzine di 6 alloggi ciascuna, e pare che alcuni condomini abbiano espresso qualche preoccupazione intorno alla tipologia di questa attività.
Una normativa regionale del Piemonte (D.G.R. n. 35-5274 del 12.02.2007), disciplina le attività di toelettatura, addestramento cani e vendita animali ma sembra fare riferimento allo svolgimento di tali attività in locali al chiuso.
Contattati i servizi veterinari, mi è stato riferito che la normativa regionale di riferimento non parla di distanze dei campi di educazione cani ubicati all’aperto, rispetto alle civili abitazioni e che è il piano regolatore o il regolamento di igiene o di polizia urbana a dover disciplinare questi aspetti. In ogni caso secondo l’Asl è richiesta una domanda di autorizzazione sanitaria per l’attività di educatore (leggasi: addestratore ) di cani, soggetta a istruttoria e parere veterinario.
In un quesito simile presente su questo sito avevo letto che l’addestramento cani si configurerebbe addirittura come attività insalubre.
Chiedo quindi un vs. parere per dipanare la matassa. Grazie
In effetti la DGR 35-5274/2007 indica la necessità di un’autorizzazione sanitaria per l’attività di addestramento. Il fatto che indichi “locali” non lo vedo come sicura volontà normativa di escludere i recinti. Se vedi la ratio della norma è gli allegati, si comprende che la finalità della tutela sottesa non può venire meno se siamo in un recinto senza tetto.
Detto questo, la norma regionale indica la necessità del titolo sanitario ai sensi dell’art. 24 del DPR 320/2001. Come già detto in altri post, il DPR è stato abrogato lasciando il settore nel caos amministrativo. E’ stato abrogato dal d.lgs. n. 136/2022 ma lì non si vedono le stesse tipologie di procedure.
In sintesi, nel tuo caso si è creata una antinomia sulla quale è difficile dare consigli. Tuttavia, dato che la norma regionale detta modi e procedura, si può ritenere che stia in piedi anche senza requisito normativa statale di appoggio. Magari precisa questa cosa alla ASL.
La PA competente è il Comune, l’autorizzazione è dirigenziale e non sindacale. Il Comune, parere ASL a parte, verificherà la compatibilità urbanistica. Che sia un’industria insalubre ci credo poco. Sono I.I. gli allevamenti di animali e le stalle sosta per il bestiame. Addestrare un cane è cosa diversa. Le città sono piene di aree sgambatura per cani. Le I.I. sono tali per l’impatto complessivo che hanno su un territorio.
Sicuamente, l’attività non deve enettere rumori moltesti, su questo ci deve essere controllo: un cane che abbia continuamente può essere molto fastidioso