Salve a tutti,
il visto attestante la copertura finanziaria (ad esempio di una determina di impegno di spesa) rientra nei controlli intesi come condizioni di efficacia del provvedimento amministrativo? Se si, la determina diventa efficace con il visto o decorso il termine di pubblicazione in albo pretorio? @Simone.Chiarelli GRAZIE
Potrebbe essere efficace ma non esecutiva?
1. Il visto contabile è una condizione di efficacia?
Sì, assolutamente. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL) è considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente come una condizione sospensiva di efficacia del provvedimento.
L’atto (la determinazione) nasce perfetto e valido non appena viene firmato dal dirigente o dal responsabile del servizio proponente, ma resta in uno stato di “quiescenza”: non può produrre effetti verso l’esterno né impegnare legalmente l’ente dal punto di vista finanziario finché non interviene il visto.
2. Quando diventa efficace la determina: con il visto o con la pubblicazione?
La determina diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile, e non serve aspettare il decorso del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Ecco come si snoda la linea temporale degli effetti:
- Fase 1: Adozione. Il dirigente firma la determina. L’atto è valido ma non ancora efficace.
- Fase 2: Integrazione dell’efficacia (Il Visto). Il servizio finanziario appone il visto. In questo preciso istante la determinazione diventa efficace. L’impegno di spesa si perfeziona giuridicamente e l’atto può iniziare a produrre i suoi effetti (ad esempio, si può notificare l’aggiudicazione o firmare un contratto).
- Fase 3: Pubblicità (Albo Pretorio). L’atto viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico (di norma per 15 giorni, ex art. 124 TUEL).
Perché la pubblicazione non blocca l’efficacia?
Salvo che la legge o lo stesso provvedimento non dispongano diversamente (es. atti normativi o generalizzati), per i provvedimenti gestionali e interorganici come le determine d’impegno, la pubblicazione all’Albo Pretorio ha una funzione di pubblicità notizia e di trasparenza, oltre a far decorrere i termini per eventuali ricorsi terzi. Non è, quindi, una condizione di efficacia dell’atto.
In sintesi: Il visto contabile condiziona l’efficacia strutturale del provvedimento che comporta spesa (senza visto l’atto è inefficace ex lege). La pubblicazione interviene successivamente per garantire la conoscibilità dell’atto, ma l’efficacia si è già spiegata nel momento in cui il controllo contabile ha dato esito positivo.