Elementi essenziali dell'atto amministrativo: l'oggetto

Buonasera,
relativamente all’art 21 septies della L. 241/1990, il quale dispone che vi sia nullità dell’atto qualora manchi degli elementi essenziali. Essendo l’oggetto uno degli elementi essenziali, per quale ragione i provvedimenti ministeriali vengono redatti senza oggetto?
Grazie

Buonasera Alessandra,

per rispondere al tuo quesito occorre circoscrivere la tematica dell’oggetto, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo.

L’oggetto dell’atto amministrativo deve essere esistente e individuato o almeno individuabile.

Pertanto l’atto amministrativo è affetto da nullità:

  1. quando l’oggetto è materialmente inesistente (es: espropriazione di un fondo definitivamente sommerso dalle acque);
  2. quando esso non può giuridicamente essere sottoposto ad attività amministrativa (es: espropriazione di un immobile situato fuori dai confini dello Stato);
  3. qualora gli elementi dell’atto non consentono una precisa individuazione del bene (es: provvedimenti sanzionatori, ad esempio in materia di edilizia) .

L’oggetto deve essere, cioè, lecito, possibile, determinato o determinabile,

Alla luce di tale chiarimento, allorquando il provvedimento si connoti per avere comunque un oggetto determinabile, purché altresì caratterizzato dalle altre caratteristiche sopra meglio esplicitate, lo stesso deve ritenersi valido ed efficace , anche alla luce dei principi di certezza del diritto e dell’affidamento dei terzi, che pervadono l’attività amministrativa quali principi indefettibili.

Saluti

Simona

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