Le procedure previste dall’art 3 bis del DL 80/2021 riferite ad un elenco di
idonei all’assunzione a tempo determinato o indeterminato sono ancora valide
o subiscono dei cambiamenti?
- Nel caso in cui le suddette procedure (art 3 bis del DL 80/2021) siano ancora
valide, occorre sempre un accordo tra diversi enti oppure un ente può formare
un elenco di idonei in autonomia? L’accordo deve essere preventivo? - Per la formazione di idonei all’assunzione cat. D occorre procedere con prova
scritta, orale, conoscenza delle lingue e computer e valutazione titoli oppure è
lasciato alla discrezionalità dell’ente? La graduatoria di idonei dovrà essere in
ordine di punteggio rispetto ai criteri sopra riportati oppure ci si dovrà limitare a
stabilire l’idoneità all’assunzione riservando ad un momento successivo la
redazione di una graduatoria in base ai posti necessari? - Sempre ai sensi dell’art 3 bis del DL 80/2021, per procedere all’assunzione in
caso di posti disponibili inferiore al numero di idonei occorre fare un’ulteriore
prova tra gli idonei per stabilire la priorità all’assunzione oppure si può
procedere in ordine del punteggio assegnato in base alle prove previste nella
formazione dell’elenco di idonei?
Risposta