Elezioni amministrative ed europee: Straordinario e riposo compensativo per dipendenti

Dipendente ente locale assegnato all’ufficio elettorale che, in occasione delle elezioni amministrative ed europee dei giorni 8 e 9 giugno 2024, termina il servizio alle 3 del mattino del 10 giugno, in tal caso può prestare lavoro ordinario lunedì 10 giugno con inizio del lavoro alle ore 7 del mattino, senza garantire le ore di riposo previste da contratto?

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La questione sollevata riguarda il diritto del lavoro, in particolare quello applicabile ai dipendenti degli enti locali, e si concentra sulle norme relative al riposo tra due giornate di lavoro.

Teoria generale del diritto:
Secondo il diritto del lavoro italiano, è previsto un periodo di riposo minimo tra due giornate di lavoro. Questo periodo è stabilito per garantire il benessere fisico e mentale dei lavoratori, permettendo loro di recuperare dalle fatiche lavorative.

Norme relative alla teoria:
Le norme che regolano il periodo di riposo tra due giornate di lavoro sono contenute nel D.Lgs. 66/2003 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 8 marzo 2003, n. 30, in materia di organizzazione dell’orario di lavoro), che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE. In particolare, l’articolo 7 del D.Lgs. 66/2003 prevede un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive nelle 24 ore.

Esempio concreto:
Nel caso di un dipendente di un ente locale assegnato all’ufficio elettorale che termina il servizio alle 3 del mattino e dovrebbe iniziare il lavoro successivo alle 7 del mattino dello stesso giorno, non sarebbe garantito il periodo di riposo minimo di 11 ore consecutive. Questo potrebbe configurare una violazione delle norme sul riposo tra due giornate di lavoro.

Conclusione sintetica:
Pertanto, senza disposizioni contrattuali o normative specifiche che prevedano deroghe per particolari circostanze (come potrebbero essere quelle legate alle elezioni), il dipendente non dovrebbe essere impiegato in lavoro ordinario il giorno successivo senza aver garantito il periodo di riposo di 11 ore previsto dalla normativa.

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Bibliografia: