Elezioni degli organi rappresentativi della Provincia

Tar Salerno, sez. I, 28 aprile 2022, n. 1121

(https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202200066&nomeFile=202201121_01.html&subDir=Provvedimenti)

I principi generali del procedimento elettorale trovano applicazione anche in materia di elezione degli organi rappresentativi della Provincia, laddove compatibili e in assenza di un’esplicita deroga in tal senso contenuta nella l. 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, cd. L. Delrio), che ha introdotto per tali organi una procedura elettorale di “secondo grado”, che non coinvolge l’intero corpo elettorale, ma unicamente i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” non reca l’espressa affermazione del principio di continuità e non interruzione delle operazioni elettorali, non definisce un preciso ordo procedendi da seguire nello scrutinio, nè vieta l’apertura delle urne per verificare l’eventuale presenza di schede inserite per errore (limitandosi anzi a imporre al seggio elettorale di effettuare una preliminare verifica delle schede votate onde accertarne la necessaria corrispondenza con il numero dei votanti) (1).

La regola del divieto di extraterritorialità per la raccolta del voto dei degenti ricoverati in ospedali e case di cura (secondo cui possono essere ammessi al voto solo i soggetti ricoverati in strutture ospedaliere situate all’interno del territorio dell’Ente della cui elezione si tratta), deve considerarsi pienamente vigente anche in materia di elezioni provinciali, essendo espressamente prevista per tali elezioni dall’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e non essendo derogata da alcuna disposizione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante la nuova disciplina del sistema elettorale degli organi provinciali (2).

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