Emendamento al dl assunzioni in via di conversione in legge incidente su stabilizzazioni della riforma Madia

Oltre ad altri emendamenti soppressivi dei requisiti del colloquio selettivo e del giudizio positivo sul lavoro svolto (testo del D.L. assunzioni) significativo è l’emendamento 3.49:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n. 124 con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato o selezionato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o comunque di evidenza pubblica, anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.».

D’Attis Mauro, Russo Paolo Emilio, Tenerini Chiara