Emilia Romagna- Avvio attività operatore olistico e massaggi del benessere esclusivamente itinerante (presso domicilio clienti o strutture terze) occorre SCIA?

Buongiorno,
scrivo dalla provincia di Bologna, ci hanno chiesto informazioni per avviare attività di operatore olistico esclusivamente itinerante (presso il domicilio dei clienti o strutture terze) e chiedono se devono inviare la SCIA al Comune oppure per questo tipo di attività non serve. Hanno provato dal portale di Accesso Unitario ma non trovano il codice ATECO loro attribuito dalla Camera di Commercio ma solo il 96.09.09. che non è il loro. Non avendo una sede dove svolgere l’attività non credo occorra presentare la SCIA al SUAP.
Grazie mille

L’Attività di Operatore Olistico e Massaggi del Benessere in Emilia-Romagna: Normativa e Requisiti

CONTENUTO

In Emilia-Romagna, l’attività di operatore olistico e massaggi del benessere, quando svolta in forma itinerante (cioè presso domicili o strutture terze), non richiede la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questo è dovuto al fatto che l’assenza di una sede fissa esclude l’applicazione di autorizzazioni sanitarie da parte dell’ASL o di agibilità comunale per locali.

Tuttavia, è fondamentale che l’operatore possieda una qualifica professionale adeguata, come un diploma di estetista o attestati specifici nel settore olistico. Inoltre, è obbligatoria la formazione in materia di igiene e sicurezza, nonché l’iscrizione alla Gestione Artigiani presso INPS e INAIL.

Per quanto riguarda i massaggi non terapeutici, non è necessaria un’abilitazione sanitaria specifica, come stabilito dalla Legge 1/1990 riguardante gli estetisti e dal Regolamento Regionale Emilia-Romagna 2/2016, che disciplina le attività di benessere. È sempre consigliabile verificare con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) locale per eventuali comunicazioni o ulteriori requisiti specifici.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’attività di operatore olistico e massaggi del benessere in forma itinerante in Emilia-Romagna è semplificata dalla mancanza di obblighi legati alla SCIA e alle autorizzazioni sanitarie, a patto che vengano rispettati i requisiti professionali e formativi. Questo facilita l’ingresso nel mercato per i professionisti del settore, promuovendo la diffusione di pratiche di benessere.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è importante comprendere le normative vigenti riguardanti le attività professionali nel settore del benessere. La conoscenza di queste disposizioni può rivelarsi utile non solo per la propria carriera, ma anche per fornire informazioni corrette e aggiornate ai cittadini. Essere informati sulle procedure e sui requisiti necessari per l’esercizio di tali attività può migliorare l’efficienza del servizio pubblico e la soddisfazione degli utenti.

PAROLE CHIAVE

Operatore olistico, massaggi del benessere, Emilia-Romagna, SCIA, autorizzazioni sanitarie, qualifica professionale, SUAP, Legge 1/1990, Regolamento Regionale 2/2016.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 1/1990 - Norme per la disciplina dell’attività di estetista.
  2. Regolamento Regionale Emilia-Romagna 2/2016 - Disciplina delle attività di benessere.
  3. Normativa INPS e INAIL riguardante la Gestione Artigiani.
  4. Documentazione e linee guida del SUAP locale.

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