Emilia Romagna- Avvio attività operatore olistico e massaggi del benessere esclusivamente itinerante (presso domicilio clienti o strutture terze) occorre SCIA?

Buongiorno,
scrivo dalla provincia di Bologna, ci hanno chiesto informazioni per avviare attività di operatore olistico esclusivamente itinerante (presso il domicilio dei clienti o strutture terze) e chiedono se devono inviare la SCIA al Comune oppure per questo tipo di attività non serve. Hanno provato dal portale di Accesso Unitario ma non trovano il codice ATECO loro attribuito dalla Camera di Commercio ma solo il 96.09.09. che non è il loro. Non avendo una sede dove svolgere l’attività non credo occorra presentare la SCIA al SUAP.
Grazie mille

L’Attività di Operatore Olistico e Massaggi del Benessere in Emilia-Romagna: Normativa e Requisiti

CONTENUTO

In Emilia-Romagna, l’attività di operatore olistico e massaggi del benessere, quando svolta in forma itinerante (cioè presso domicili o strutture terze), non richiede la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questo è dovuto al fatto che l’assenza di una sede fissa esclude l’applicazione di autorizzazioni sanitarie da parte dell’ASL o di agibilità comunale per locali.

Tuttavia, è fondamentale che l’operatore possieda una qualifica professionale adeguata, come un diploma di estetista o attestati specifici nel settore olistico. Inoltre, è obbligatoria la formazione in materia di igiene e sicurezza, nonché l’iscrizione alla Gestione Artigiani presso INPS e INAIL.

Per quanto riguarda i massaggi non terapeutici, non è necessaria un’abilitazione sanitaria specifica, come stabilito dalla Legge 1/1990 riguardante gli estetisti e dal Regolamento Regionale Emilia-Romagna 2/2016, che disciplina le attività di benessere. È sempre consigliabile verificare con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) locale per eventuali comunicazioni o ulteriori requisiti specifici.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’attività di operatore olistico e massaggi del benessere in forma itinerante in Emilia-Romagna è semplificata dalla mancanza di obblighi legati alla SCIA e alle autorizzazioni sanitarie, a patto che vengano rispettati i requisiti professionali e formativi. Questo facilita l’ingresso nel mercato per i professionisti del settore, promuovendo la diffusione di pratiche di benessere.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è importante comprendere le normative vigenti riguardanti le attività professionali nel settore del benessere. La conoscenza di queste disposizioni può rivelarsi utile non solo per la propria carriera, ma anche per fornire informazioni corrette e aggiornate ai cittadini. Essere informati sulle procedure e sui requisiti necessari per l’esercizio di tali attività può migliorare l’efficienza del servizio pubblico e la soddisfazione degli utenti.

PAROLE CHIAVE

Operatore olistico, massaggi del benessere, Emilia-Romagna, SCIA, autorizzazioni sanitarie, qualifica professionale, SUAP, Legge 1/1990, Regolamento Regionale 2/2016.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge 1/1990 - Norme per la disciplina dell’attività di estetista.
  2. Regolamento Regionale Emilia-Romagna 2/2016 - Disciplina delle attività di benessere.
  3. Normativa INPS e INAIL riguardante la Gestione Artigiani.
  4. Documentazione e linee guida del SUAP locale.

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Ciao,

ho approfondito anche io un po’ la questione per una richiesta simile ed in Emilia Romagna secondo me c’è un po’ di confusione.

Riassumo le mie considerazioni per un confronto con voi:

La regione Emilia Romagna nel 2014 ci dice che: "i trattamenti comunque denominati, ma che a prescindere dalla tecnica di massaggio utilizzata siano trattamenti rilassanti finalizzati al benessere fisico, rientrano nella dizione dell’art. 1 della legge sull’estetica 1/1990, che “comprende tutte le prestazioni e trattamenti da eseguire sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico”.

Poi sono usciti Mise e Consiglio di Stato con pareri che sostanzialmente ci dicono che:

l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013

Ci sono poi varie sentenze che concordano con quanto espresso da Mise e CDS.

Detto questo si può riassumere che:

  • ai fini dell’esercizio della specifica attività di massaggio ove quest’ultimo non abbia come “scopo esclusivo o prevalente quello di mantenerlo (il corpo n.d.r.) in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti” non sia subordinata al possesso del requisito di estetista da parte del soggetto proponente. Ne discende il divieto assoluto dell’utilizzo di qualsivoglia apparecchio elettromeccanico e prodotto cosmetico così come richiamato all’art. 1, comma 2 della L. 1/1990;

  • Tutte le attività (anche massaggi) che producono benefici terapeutici e/o riabilitativi, possono essere esercitati solo da operatori sanitari abilitati (sono attività sanitarie!);

Le restanti attività “bio-naturali” possono essere esercitate liberamente devono chiaramente riportare nei loro siti, nei locali dove si esercita, nella pubblicità varia la dicitura “massaggio non estetico non terapeutico”.