Buongiorno,
scrivo dalla provincia di Bologna, avendo ricevuto da una Società Agricola gia’ attiva nella vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda, la notifica sanitaria per modifica della tipologia di attività in quanto aggiungerebbero l’attività di produzione e vendita di preparazioni di carne congelate a partire da carne fresca approvvigionata allo stato sfuso e lavorata da loro, congelata e venduta al dettaglio in un locale dell’azienda. In questo caso per la Società Agricola e’ sufficiente la notifica sanitaria per la modifica della tipologia di attività dove hanno allegato anche una relazione tecnica descrittiva delle varie fasi ( ricevimento materie prime, triturazione, impasto, congelamento, confezionamento, vendita) e dichiarato che restano invariate le attività già notificate in precedenza o dovevano anche presentare anche una SCIA per l’esercizio di attività di vicinato?
Grazie mille
Modifica della Tipologia di Attività per Aziende Agricole in Emilia-Romagna: Notifica Sanitaria senza SCIA
CONTENUTO
La modifica della tipologia di attività per le aziende agricole in Emilia-Romagna può avvenire attraverso procedure semplificate, tra cui la notifica sanitaria, senza necessità di presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questa possibilità è regolata da normative regionali e nazionali che mirano a semplificare le procedure burocratiche per le imprese agricole.
In particolare, il Decreto Legislativo 193/2007, che attua la direttiva europea 2004/41/CE, stabilisce le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e prevede la possibilità di notifiche sanitarie per le attività che non comportano rischi significativi per la salute pubblica. La notifica sanitaria è un atto che informa l’autorità competente dell’inizio di un’attività, senza richiedere l’autorizzazione preventiva.
In Emilia-Romagna, la Legge Regionale 24/2018 ha introdotto misure per semplificare le procedure per le aziende agricole, consentendo l’uso della notifica sanitaria per alcune modifiche di attività. È fondamentale che l’azienda rispetti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e che la modifica non comporti un aumento del rischio per la salute pubblica.
Per procedere con la modifica dell’attività, l’azienda deve inviare una notifica all’Azienda Usl competente, allegando la documentazione necessaria che dimostri il rispetto delle normative sanitarie. È consigliabile consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Agroalimentare per eventuali aggiornamenti e specifiche procedure.
CONCLUSIONI
La possibilità di modificare la tipologia di attività per le aziende agricole in Emilia-Romagna attraverso la notifica sanitaria rappresenta un’importante opportunità per semplificare le procedure burocratiche. Tuttavia, è fondamentale che le aziende siano informate sui requisiti e sulle normative vigenti per evitare problematiche future.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le procedure di notifica sanitaria e le relative normative. La conoscenza di queste procedure non solo facilita il lavoro quotidiano, ma è anche un elemento chiave per garantire il corretto funzionamento delle attività agricole nel rispetto delle normative sanitarie.
PAROLE CHIAVE
Modifica attività agricola, notifica sanitaria, SCIA, Emilia-Romagna, normativa agricola, semplificazione burocratica.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 193/2007
- Legge Regionale 24/2018 (Emilia-Romagna)
- Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
- Direzione Agroalimentare dell’Emilia-Romagna
- Normativa europea 2004/41/CE

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Sarebbe da vedere nei dettagli ma ritengo che possa restare nell’ambito della vendita diretta di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Dopo le modifiche entrate in vigore nel 2019, l’imprenditore agricolo può lavorare e vendere prodotti appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Qua puoi scaricare una vecchia dispensa che ho redatto qualche anno fa:
Alla fine, è sufficiente solo l’aggiornamento della notifica ex Reg. CE 852/2004
Rimane sempre il vincolo “Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”? Io poi ho sempre il dubbio di quale sia il confine tra notifica e riconoscimento quando si parla di certe lavorazioni come quella della carne.
Concordo, a volte non è facile comprendere se l’azienda alimentare necessita di ricnoscimento o di registrazione.
In estrema sintesi, il riconoscimento ex Reg. CE853/04 si applica allo stabilimento che tratta alimenti di origine animale, sia trasformati che non trasformati e quando l’attività non è limitata alla sola vendita al dettaglio o alla fornitura diretta al consumatore finale, ma prevede la commercializzazione verso altre imprese alimentari (ingrosso). E’ da vedere nei dettagli