Emilia Romagna-Notifica ai fini della registrazione le attività ai sensi del Reg. CE n.1069/2009 SOA Modello A2 e richiesta del riconoscimento ai sensi del Reg. CE n.1069/2009 Modello B2 oscimento

Buongiorno, all’ufficio SUAP abbiamo ricevuto tramite Accesso Unitario una pratica per notificare ai fini della registrazione le attività ai sensi del Reg. CE n.1069/2009 SOA Modello A2 e richiesta del riconoscimento sempre ai sensi del Reg. CE n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano Modello B2.Comunicano anche insediamento di industria insalubre allegando l’AUA rilasciata loro da ARPAE nel 2024. Si tratta di attività di cremazione di animali d’affezione.

Non avendo ancora trattato questo tipo di pratiche quale iter dobbiamo seguire?

Grazie mille per l’aiuto.

Buongiorno. La gestione delle pratiche per gli impianti di cremazione di animali d’affezione attraverso la piattaforma Accesso Unitario (standard per la Regione Emilia-Romagna, vista la presenza di ARPAE) segue un iter procedurale ben preciso, poiché interseca profili di igiene veterinaria (Reg. CE 1069/2009), ambiente (AUA) e polizia amministrativa/edilizia locale.

Di seguito i passaggi operativi per la gestione corretta dell’istanza.

1. Esame preliminare e verifica della documentazione

Il SUAP deve prima di tutto verificare l’integrità del fascicolo arrivato sul portale:

  • Modello A2 (Registrazione SOA): Segnalazione/notifica di attività di cui al Reg. CE 1069/2009 (ai sensi dell’art. 23).

  • Modello B2 (Richiesta di Riconoscimento SOA): Domanda di autorizzazione/riconoscimento (Approval ex art. 24 del Reg. CE 1069/2009). Nota: Gli impianti di incinerazione/cremazione richiedono Riconoscimento (non basta la sola registrazione).

  • Comunicazione Industria Insalubre: Ai sensi dell’art. 216 TULLSS (R.D. 1265/1934), le attività di cremazione/incenerimento rientrano tra le industrie insalubri di 1ª Classe.

  • AUA esistente (ARPAE 2024): Verificare che l’AUA già rilasciata copra specificamente le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici derivanti dal funzionamento dei forni crematori oggetto della pratica e con le capacità di smaltimento/incenerimento dichiarate.

2. Smistamento ed Smistamento Endoprocedimentale (Enti Coinvolti)

Essendo presente sia una registrazione/comunicazione sia una richiesta di riconoscimento (procedimento autorizzatorio), l’iter si articola in trasmissione immediata agli enti competenti:

A. Servizio Veterinario dell’Azienda USL Competente

  • Azione SUAP: Trasmettere immediatamente il Modello B2 (e il Modello A2 per conoscenza) alla Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL.

  • Competenza: Il Servizio Veterinario è l’organo tecnico competente per l’istruttoria del Riconoscimento (Art. 24 Reg. CE 1069/2009).

  • Iter veterinario: L’AUSL effettuerà un sopralluogo preventivo per verificare i requisiti strutturali, i sistemi di tracciabilità e la gestione delle ceneri. Qualora l’esito sia positivo, l’AUSL (o la Regione/Regione-Servizio Veterinario, a seconda dei regolamenti regionali specifici) rilascerà il Numero di Riconoscimento (Numero di Approvazione CE).

B. Ufficio Tecnico Comunale / Edilizia / Ambiente

  • Azione SUAP: Trasmettere la documentazione all’Ufficio Tecnico/Urbanistica e all’Ufficio Ambiente comunale.

  • Competenza:

    1. Conformità Urbanistica ed Edilizia: Verificare che l’immobile/area sia urbanisticamente compatibile con l’insediamento di un impianto industriale/di smaltimento e che la destinazione d’uso sia idonea.

    2. Industria Insalubre (Art. 216 TULLSS): L’Ufficio Ambiente/Igiene del Comune deve valutare la comunicazione di industria insalubre. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, entro 15 giorni dalla notifica o nell’ambito della conferenza procedimentale, può prescrivere norme o cautele speciali per l’esercizio dell’attività a tutela della salute pubblica.

C. ARPAE (per riscontro ed eventuale variante AUA)

  • Azione SUAP: Inviare per conoscenza la pratica ad ARPAE.

  • Verifica: Verificare unitamente ad ARPAE che il layout di impianto e la portata/capacità del forno crematorio descritti nella pratica SOA corrispondano esattamente ai parametri autorizzati nell’AUA del 2024. Se la capacità o il punto di emissione varia, l’impresa potrebbe dover chiedere una modifica sostanzaiale dell’AUA.

3. Gestione del Procedimento ed Esito

  • Sospensione dei termini / Procedimento Ordinario: Poiché il Reg. CE 1069/2009 richiede un Riconoscimento espresso prima dell’avvio dell’impianto, l’attività NON può iniziare al solo invio della pratica.

  • Conferenza di Servizi (Opzionale/Consigliata): Qualora vi siano aspetti complessi che collegano AUA, prescrizioni dell’industria insalubre e sopralluogo AUSL, il SUAP può indire una Conferenza di Servizi Asincrona (ex art. 14-bis L. 241/90) per raccogliere contestualmente:

    1. Parere favorevole con Numero di Riconoscimento Veterinario (AUSL).

    2. Valutazione/Prescrizioni Sindacali per Industria Insalubre (art. 216 TULLSS).

    3. Verifiche di conformità edilizia/urbanistica.

4. Rilascio del Provvedimento Finale

Una volta acquisito il verbale/parere favorevole dell’AUSL recante il numero di Riconoscimento CE:

  1. Il SUAP adotta e notifica all’impresa il Provvedimento Unico di Riconoscimento/Autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di cremazione di animali d’affezione.

  2. Inserisce nel provvedimento le eventuali prescrizioni per industria insalubre determinate dal Sindaco/Ufficio Ambiente e richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nell’AUA rilasciata da ARPAE nel 2024.

  3. Aggiorna lo stato della pratica su Accesso Unitario e la trasmette per conoscenza a tutti gli Enti coinvolti.