Emissioni CO2 TAXI appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con disabilità motoria. - Regione Toscana

Buongiorno,

il nostro Comune ha bandito un concorso per rilasciare delle nuove licenze. Le prime 3 saranno licenze abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l’accesso autonomo delle persone con disabilità motoria.

Tra i requisiti inseriti nel bando abbiamo messo che i veicoli devono essere a basso livello di emissioni CO2, massimo 135 g/km, come all’art. 3, comma 2 della Legge n. 136/2023.

Tutti i vincitori delle licenze taxi per disabili ci comunicano che non si trovano mezzi con questa caratteristica, perchè sono auto più grandi, con pedana etc.

Esiste una deroga, una Legge che ci permetta di rilasciare comunque queste tre licenze?

Abbiamo provato a fare un quesito alla Motorizzazione, che rilascerà i libretti di circolazione, ma non abbiamo ad ora ottenuto risposta.

Spero in una sua cortese risposta, grazie per l’attenzione.

Chiara

La situazione che descrivi è un classico e frustrante “corto circuito” normativo che purtroppo molti Comuni stanno sperimentando con l’applicazione del D.L. 104/2023 (convertito in Legge 136/2023).

Il problema tecnico è reale: i veicoli allestiti per il trasporto di persone a mobilità ridotta (PMR) con rampa o pedana posteriore sono quasi esclusivamente furgoni o multispazio di grandi dimensioni (es. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, o anche veicoli più compatti come il Volkswagen Caddy allestito). A causa della massa e della resistenza aerodinamica, questi mezzi faticano enormemente — se non in rari casi di motorizzazioni full-electric con costi e autonomie particolari — a stare sotto la soglia rigida dei 135 g/km di CO2.

Ecco il quadro normativo attuale sulla deroga e come potete procedere operativamente come Amministrazione.

Esiste una deroga esplicita a livello nazionale?

A livello di testo originario della Legge 136/2023, il limite dei 135 g/km di CO2 era stato pensato in modo uniforme per tutte le licenze del concorso straordinario, senza una specifica eccezione per le “licenze speciali” destinate ai disabili. Questo ha creato il blocco dei bandi in mezza Italia.

Tuttavia, ci sono due elementi fondamentali da considerare:

1. La posizione del Ministero e la prassi applicativa

In diverse interlocuzioni tra le associazioni di categoria, i Comuni capoluogo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è stato ampiamente evidenziato che l’obbligo dei 135 g/km si scontra con il principio di reale accessibilità (art. 14 Legge 104/1992). Molti uffici legali comunali hanno interpretato che il vincolo ambientale non possa inficiare il diritto fondamentale alla mobilità dei disabili. (Nota di aggiornamento: nel corso del 2026 sono state depositate specifiche proposte di emendamento parlamentari per escludere esplicitamente i veicoli con pedana e rampa dai limiti di CO2 previsti dai decreti taxi).

2. L’interpretazione della Motorizzazione Civile

La Motorizzazione Civile rilascia la carta di circolazione (oggi DU - Documento Unico) sulla base dell’omologazione tecnica del veicolo e dell’allestimento speciale, verificando la conformità alle norme di sicurezza stradale del Codice della Strada. La Motorizzazione non controlla la conformità del mezzo ai requisiti del bando comunale o alla Legge 136/2023 ai fini del rilascio del libretto. Se il mezzo è omologabile come “veicolo per uso speciale - trasporto disabili”, la Motorizzazione immatricola il mezzo a prescindere dalle sue emissioni. Il vincolo dei 135 g/km è un requisito amministrativo per il rilascio della licenza, non un blocco tecnico alla motorizzazione.

Come sbloccare la situazione: la strategia per il Comune

Poiché la Motorizzazione difficilmente risponderà su un quesito legato a un vincolo amministrativo del bando (non essendo di sua competenza la gestione delle licenze commerciali), come Comune avete il potere e il dovere di agire in autotutela per non far decadere il concorso e garantire il servizio sociale.

Ecco i passi consigliati:

Step 1: Delibera di Giunta / Determina di parziale rettifica o interpretazione autentica del bando

Il Dirigente o il Responsabile del Servizio (SUAP / Mobilità) può procedere con un atto motivato che introduca una deroga tecnica limitatamente ai 3 veicoli speciali.

La motivazione dell’atto deve poggiare su questi punti cardine:

  • Impossibilità oggettiva (Forza maggiore / Factum principis): Impossibilità sul mercato automobilistico attuale di reperire veicoli della categoria M1 allestiti con rampa/pedana (omologati per il trasporto autonomo su sedia a rotelle) che rispettino il limite di emissioni stabilito per i veicoli taxi ordinari.

  • Prevalenza del diritto alla mobilità e inclusione sociale: Il fine primario della riserva delle 3 licenze è l’adempimento delle tutele previste dalla Legge 104/1992 e dai principi costituzionali di uguaglianza e rimozione delle barriere. Tale fine verrebbe totalmente frustrato dall’applicazione letterale del limite di emissioni, provocando la mancata attivazione del servizio.

  • Criterio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa: L’amministrazione adegua il requisito del bando alla reale offerta di mercato per evitare il fallimento della procedura selettiva e il danno all’utenza debole.

Step 2: Modifica del requisito per le 3 licenze speciali

Nell’atto amministrativo stabilite che, fermo restando il limite di 135 g/km per le licenze ordinarie, per le 3 licenze destinate a veicoli attrezzati per disabili motori è ammessa l’immatricolazione di veicoli con emissioni superiori, purché dotati di motorizzazioni a minor impatto possibile compatibilmente con l’allestimento (es. Euro 6d di ultima generazione, o veicoli ibridi se disponibili sul mercato per quegli allestimenti).

Step 3: Comunicazione ai vincitori e concessione di una proroga

Una volta approvato l’atto di deroga:

  1. Notificate formalmente la decisione ai 3 vincitori delle licenze speciali.

  2. Concedete loro una proroga dei termini per la presentazione del veicolo e l’inizio del servizio, giustificata dai tempi tecnici necessari all’Amministrazione per risolvere il contrasto normativo.

In questo modo tutelate l’operato del Comune da possibili ricorsi (nessun candidato escluso avrebbe interesse a impugnare una deroga che rende possibile un servizio disabili), salvate il concorso e, soprattutto, date una risposta concreta ai cittadini che aspettano il servizio.