Un’associazione culturale (che dichiara di essere ente del terzo settore) può utilizzare un locale situato in un’area dove lo strumento urbanistico non consente l’attività di pubblico spettacolo per organizzare ripetutamente concerti (con biglietto d’ingresso)? L’art. 71 del D. Lgs. 117/2017 (1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attivita’ istituzionali, purche’ non di tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica) a mio avviso consentirebbe solo lo svolgimento delle attività istituzionali in deroga alla destinazione d’uso consentita. L’organizzazione di concerti può essere considerata attività istituzionale?
Detta così direi che siamo al limite o, più probabilmente, fuori dal limite. La regola della compatibilità a prescindere è applicabile per le attività istituzionali dei soci. Se c’è accesso di pubblico (non soci) allora siamo sicuramente di fronte ad un’attività di tipo astrattamente produttivo.
Vedi TAR Abruzzo (L’Aquila) n. 519/2019 che spinge il limite molto in là ma, pur sempre, per attività riservate ai soci.
Per concludere, bisogna vedere caso per caso.