Entrata in vigore nuovo codice

Buonasera. Torno sull’argomento nuovo Codice appalti. Lo schema definitivo all’articolo 229 prevede che il codice entra in vigore il 1 aprile e che acquistano efficacia il 1 luglio. All’articolo 227 inoltre viene disposta l’abrogazione del d.lgs. 50 dal 1 aprile e che lo stesso continua a produrre effetti fino al 1 luglio. Anche sulla base dell’articolo 227 comma 2, nell’ipotesi che il codice entri in vigore il 1 aprile, i bandi pubblicati dopo questa data e fino al 1 luglio, possono essere disciplinati ancora dal D.lgs. 50? Il comma dispone infatti che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia e quindi dal 1 luglio il decreto 50 si applica ai procedimenti in corso.
Quindi se pubblico una gara nel periodo transitorio applico ancora il decreto 50?
Grazie

DLa Relazione accompagnatoria al Nuovo Codice chiarisce che il nuovo codice entra in vigore il 1 aprile e acquista efficacia dal 1 luglio significa che le procedure bandite prima del 1 aprile soggiacciono all’attuale codice fino al 1 luglio dopodiché se l’esecuzione continua allora sarà regolato in base al nuovo codice.
Saluti