Entrate pluriennali da trasferimento corrente

Buongiorno.

Mettiamo il caso che un’impresa, per l’istruttoria di pratiche che la riguardano, in base ad uno specifico accordo con un’amministrazione regionale, decida di effettuare un trasferimento di denaro per pagare il personale di un ufficio speciale, dedicato all’istruttoria delle predette pratiche e costituito di personale della predetta amministrazione regionale.

L’importo è destinato al pagamento del predetto personale per un numero determinato di anni.

Chiedo quanto segue:

  • chi è l’organo competente alla variazione di bilancio conseguente all’accertamento e al successivo impegno di pari importo?

  • l’imputazione dell’accertamento è da effettuarsi nell’anno in cui l’accertamento viene effettuato? Oppure, per ogni anno successivo al primo, deve essere effettuato l’accertamento?

Grazie.

Cordiali Saluti.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul funzionamento della contabilità pubblica, in particolare riguardo alla gestione di bilancio e alle procedure di accertamento e impegno di spesa.

In linea generale, la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche segue principi di annualità e competenza finanziaria, come stabilito dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e dalle normative specifiche che regolano la contabilità dello Stato e degli enti territoriali.

  1. Organo competente alla variazione di bilancio: La competenza per la variazione di bilancio dipende dalla struttura organizzativa dell’ente e dalle disposizioni normative che ne regolano il funzionamento. Generalmente, le variazioni di bilancio sono approvate dall’organo deliberativo dell’ente (ad esempio, il Consiglio Comunale per i Comuni o il Consiglio Regionale per le Regioni), su proposta dell’organo esecutivo (Sindaco, Presidente della Regione, ecc.), previo parere degli uffici finanziari e, se previsto, della Ragioneria o del Revisore dei conti.

  2. Imputazione dell’accertamento: L’accertamento è l’atto con cui si riconosce l’esistenza di una entrata da riscuotere. Secondo il principio di competenza finanziaria, l’accertamento dovrebbe essere effettuato nell’anno in cui si ha certezza giuridica dell’entrata, e quindi l’importo dovrebbe essere imputato a bilancio nell’anno di accertamento. Tuttavia, nel caso di entrate pluriennali, come sembra essere il caso da te descritto, è possibile che l’ente adotti specifiche disposizioni per la gestione di tali entrate, distribuendole su più esercizi finanziari in base agli accordi presi e alle normative applicabili.

Esempio concreto: Se un’impresa trasferisce un importo all’amministrazione per il pagamento del personale su base pluriennale, l’accertamento iniziale potrebbe essere effettuato nell’anno in cui si riceve il trasferimento, con successivi impegni di spesa e accertamenti che riflettono l’allocazione annuale delle risorse per il periodo concordato.

Conclusione sintetica: L’organo competente alla variazione di bilancio è generalmente l’organo deliberativo dell’ente, mentre l’imputazione dell’accertamento dovrebbe seguire il principio di competenza finanziaria, adattandosi alle specificità delle entrate pluriennali in base alle normative e agli accordi applicabili.

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Bibliografia:

  • Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), disponibile su Normattiva.
  • Principi di contabilità pubblica, per approfondimenti si può consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Questa è una tipica fattispecie di entrata a destinazione vincolata derivante da accordi tra privati e Pubblica Amministrazione. La gestione contabile, per le Regioni, è regolata dal D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione contabile).

Ecco l’analisi tecnica dei due quesiti:

1. Organo competente alla variazione di bilancio

Nel caso di entrate vincolate (come quelle derivanti da un accordo specifico per il finanziamento di personale), la competenza per la variazione di bilancio è solitamente semplificata per permettere una rapida gestione dei fondi.

  • La Giunta Regionale: Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, la competenza spetta alla Giunta. In particolare, la Giunta è autorizzata a variare il bilancio per l’iscrizione di entrate derivanti da trasferimenti a destinazione vincolata e per la relativa spesa, qualora queste siano correlate a un accordo già sottoscritto o a una norma di legge.
  • I Dirigenti (Responsabili della spesa/ragioneria): In alcuni casi molto specifici e limitati (se previsti dalla legge regionale o dal regolamento di contabilità), i dirigenti possono adottare variazioni puramente gestionali o compensative tra capitoli di macroaggregati, ma l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa per un “ufficio speciale” ricade solitamente sotto la Giunta.

Nota: Se la variazione avviene durante l’esercizio provvisorio, i poteri della Giunta sono più limitati, ma la gestione delle entrate vincolate resta quasi sempre possibile per evitare la perdita del finanziamento o l’interruzione di servizi essenziali.

2. Accertamento e Imputazione contabile

Qui entra in gioco il Principio della Competenza Finanziaria Potenziata. Non bisogna confondere l’atto amministrativo dell’accertamento con l’anno in cui i soldi vengono effettivamente “iscritti” a bilancio per essere spesi.

Quando si effettua l’accertamento?

L’accertamento dell’intera somma deve avvenire nel momento in cui nasce l’obbligazione giuridica perfezionata (ovvero quando l’accordo tra impresa e Regione viene firmato e diventa efficace).

Come si imputa a bilancio?

L’imputazione contabile segue la scadenza del credito (esigibilità):

  1. Se l’impresa versa tutto subito: L’intera somma viene accertata nell’anno 1. Tuttavia, poiché la spesa per il personale è distribuita su più anni, la Regione utilizzerà lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). I soldi non spesi nell’anno 1 “traslocano” agli anni successivi attraverso il FPV per garantire la copertura dei contratti del personale.
  2. Se l’accordo prevede pagamenti annuali: Se l’impresa si impegna a versare una quota ogni anno (es. 100k nel 2024, 100k nel 2025, ecc.), la Regione accerta l’intero importo dell’accordo subito, ma lo imputa pro-quota negli esercizi in cui il credito diventa esigibile secondo il cronoprogramma dell’accordo.
Fase Descrizione
Accertamento Avviene una volta sola all’atto della firma dell’accordo per l’importo totale.
Imputazione Viene frazionata negli anni in cui la somma è dovuta (esigibilità) o in cui la spesa deve essere effettuata.
Strumento Il FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) è il “ponte” che lega l’entrata di oggi alla spesa del personale di domani.

Riepilogo per il tuo caso

L’organo competente è la Giunta Regionale. L’accertamento avviene nell’anno di firma dell’accordo, ma l’imputazione contabile deve essere effettuata in base al cronoprogramma previsto dall’accordo stesso: se il personale va pagato per 3 anni, l’entrata e la spesa saranno spalmate sui 3 anni nel bilancio di previsione (pluriennale).