Nel caso in cui l’erogazione di un contributo economico sia direttamente regolamento da un bando pubblico, approvato con determina dirigenziale, senza alcun indirizzo regolamentare di Consiglio o di Giunta, l’atto approvato dal Dirigente potrebbe essere ritenuto illegittimo, nonostante il rispetto dell’articolo 12 della L.241/90 è dei criteri definiti dal D.lgs. 33/2012?
Sì, l’atto approvato dal Dirigente potrebbe essere ritenuto illegittimo per vizio di incompetenza, pur avendo rispettato formalmente l’art. 12 della Legge 241/90 e gli obblighi di pubblicità del D.Lgs. 33/2012.
Per quale motivo l’atto sarebbe illegittimo?
Il vizio fondamentale risiede nella separazione dei poteri tra organi politici e gestione dirigenziale (art. 4, D.Lgs. 165/2001 e art. 42/48, D.Lgs. 267/2000 - TUEL):
Predeterminazione dei criteri (Livello Politico): L’art. 12 della L. 241/90 stabilisce che la concessione di contributi ed ergonomie sia subordinata alla predeterminazione dei criteri e delle modalità «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti». Negli Enti Locali o nelle PA territoriali, definire le politiche di spesa, i criteri generali per l’assegnazione dei contributi, i requisiti di accesso e le priorità strategiche è una funzione propria del Consiglio (se ha valore regolamentare o di programma generale ex art. 42 TUEL) o della Giunta (in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo ex art. 48 TUEL).
Gestione ed attuazione (Livello Dirigenziale): Il Dirigente o Responsabile di servizio ha la competenza gestionale: approva il bando di gara/avviso sulla base dei criteri politici ricevuti, accerta le domande, nomina le commissioni, definisce la graduatoria ed eroga le somme.
Se il Dirigente definisce e approva il bando in autonomia, fissando di propria iniziativa le categorie di beneficiari, le modalità di attribuzione, i punteggi e gli importi erogabili senza una preventiva delibera di indirizzo (o un regolamento vigente), invade una competenza riservata agli organi politici.
Il rispetto dell’art. 12 L. 241/90 e del D.Lgs. 33/2012 non basta?
Art. 12 L. 241/90: Inserire i criteri all’interno dello stesso bando approvato dal Dirigente garantisce la trasparenza procedimentale, ma non sana il difetto di competenza. Il Dirigente ha predeterminato i criteri, ma non ne aveva il potere sostanziale in assenza di una direttiva a monte dell’organo di governo.
D.Lgs. 33/2012 (Trasparenza): La pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” adempie a un obbligo informativo e contabile, ma un atto trasparente può essere comunque illegittimo dal punto di vista dell’attribuzione del potere.
Profilo di illegittimità del provvedimento
Vizio dell’atto:Incompetenza relativa (ed eventuale eccesso di potere o violazione di legge ex art. 21-octies, L. 241/90).
Conseguenze:
Il bando e le successive concessioni di contributo rischiano l’annullamento da parte del TAR in caso di ricorso da parte di un soggetto escluso o controinteressato.
La PA potrebbe dover agire in autotutela per annullare d’ufficio la determina ed evitare contenziosi.
Possono configurarsi profili di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti in caso di danno al bilancio pubblico o disparità di trattamento.
Soluzione per sanare la situazione
Se il procedimento non è concluso o se si intende prevenire contenziosi:
La Giunta comunale/regionale deve adottare una delibera quadro che recepisca, condivida e renda propri i criteri e gli indirizzi del bando.
Il Dirigente adotta successivamente una nuova determina con cui recepisce la delibera politica, sanando l’operato per ratifica.