Erroneo ammettere che la lex specialis vieti ribassi sul costo della manodopera – Le Autonomie https://share.google/IzamFwoHMtKI0cdGF

Erroneo ammettere che la lex specialis vieti ribassi sul costo della manodopera – Le Autonomie Erroneo ammettere che la lex specialis vieti ribassi sul costo della manodopera – Le Autonomie

Consiglio di Stato n. 5712/2025: i costi della manodopera sono ribassabili salvo diversa previsione della lex specialis

CONTENUTO

Il tema del ribasso dei costi della manodopera rappresenta uno degli snodi interpretativi più rilevanti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Secondo il quadro normativo delineato dal d.lgs. 36/2023, e in particolare dall’art. 41, co. 14, sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di scorporare i costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha chiarito che tale operazione di scorporo non implica un divieto assoluto di ribasso su tali voci.

Come stabilito dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 5712/2025, seguito poi dalla sentenza n. 8225/2025, i costi della manodopera non sono sottratti in via automatica e assoluta alla competenza economica dell’operatore. Il ribasso diretto è da considerarsi escluso solo ed esclusivamente se la lex specialis della gara lo prevede in modo chiaro e inequivocabile.

Il ragionamento poggia sulla distinzione tra l’obbligo di indicazione separata dei costi e l’intangibilità degli stessi. Inoltre, il TAR Campania n. 18/2026 ha evidenziato come il legittimo affidamento generato dalle clausole del disciplinare di gara sia prevalente: se il bando non vieta espressamente il ribasso sulla manodopera, l’amministrazione non può sanzionare o escludere l’operatore che lo ha effettuato, interpretando in modo restrittivo il dettato dell’art. 41, co. 14.

CONCLUSIONI

In assenza di una specifica clausola limitativa nel disciplinare di gara, l’operatore economico può sottoporre a ribasso anche i costi della manodopera, purché resti garantita la tutela dei lavoratori e il rispetto dei minimi salariali. La norma del d.lgs. 36/2023 impone trasparenza (scorporo), ma non un blocco rigido della concorrenza sui prezzi, a meno che la stazione appaltante non lo decida espressamente in sede di bando.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: estrema cautela nella redazione della lex specialis e dei disciplinari. È necessario definire esplicitamente se il ribasso sulla manodopera sia ammesso o meno, per evitare contenziosi basati sul legittimo affidamento (TAR Campania n. 18/2026). Una gestione errata della valutazione delle offerte potrebbe esporre l’amministrazione a ricorsi per l’annullamento dell’aggiudicazione e a potenziali profili di responsabilità per danno da ritardo o responsabilità erariale.
  • Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo e della Legislazione sui Contratti Pubblici. Occorre memorizzare il principio di tassatività delle clausole del bando e la distinzione tra “costi stimati” dalla PA e “offerta economica” del privato sotto l’egida del d.lgs. 36/2023. È un classico esempio di bilanciamento tra il principio di concorrenza e la tutela sociale del lavoro.

PAROLE CHIAVE

Manodopera, ribasso d’asta, d.lgs. 36/2023, lex specialis, Consiglio di Stato, legittimo affidamento, appalti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. d.lgs. 36/2023, art. 41, co. 14: Disciplina l’obbligo di scorporo dei costi della manodopera nei bandi di gara.
  2. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5712/2025: Sentenza cardine che nega il divieto assoluto di ribasso sulla manodopera in assenza di divieti nella lex specialis.
  3. Consiglio di Stato n. 8225/2025: Pronuncia conforme che consolida l’orientamento sulla ribassabilità dei costi.
  4. TAR Campania n. 18/2026: Sentenza focalizzata sulla tutela del legittimo affidamento dell’operatore rispetto a quanto previsto dal disciplinare.

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