Errore nella digitazione dell’indirizzo PEC in fase di riscontro al soccorso istruttorio: esclusione o errore scusabile?

L’Errore nella Digitazione dell’Indirizzo PEC: Un’Analisi Giuridica

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L’errore nella digitazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) durante il riscontro al soccorso istruttorio è un tema di rilevante importanza nelle procedure di gara pubblica. La questione si pone in termini di scusabilità dell’errore e delle sue conseguenze sulla validità della partecipazione alla gara.

Recenti pronunce giurisprudenziali offrono spunti significativi. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8879 del 6 novembre 2024, ha chiarito che l’intero apparato organizzativo del soggetto avvalso è coinvolto nell’attestazione SOA oggetto di prestito. In questo contesto, un errore di digitazione dell’indirizzo PEC potrebbe essere considerato un errore tecnico, non necessariamente tale da giustificare l’esclusione dalla gara[1].

D’altra parte, il Tar Lazio, con la sentenza n. 19103 del 30 ottobre 2024, ha sottolineato che la semplice presentazione del prospetto informativo non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di legge. Sebbene non si riferisca esplicitamente all’errore PEC, evidenzia l’importanza della precisione nella documentazione presentata[1].

In generale, l’errore nella digitazione dell’indirizzo PEC può essere considerato scusabile se non è frutto di negligenza intenzionale e se non compromette la trasparenza e la correttezza della procedura. Tuttavia, se tale errore causa ritardi o difficoltà significative, la sua gravità aumenta e potrebbe portare a conseguenze più severe[2][3].

Conclusioni

In sintesi, l’errore nella digitazione dell’indirizzo PEC durante il soccorso istruttorio è, nella maggior parte dei casi, considerato un errore scusabile. Tuttavia, è fondamentale valutare il contesto specifico della procedura di gara e le eventuali conseguenze che tale errore potrebbe comportare. La giurisprudenza attuale suggerisce che la decisione finale spetta all’organo competente, che dovrà considerare le circostanze specifiche e le norme applicabili.

Implicazioni per il Dipendente Pubblico / Concorsista

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è cruciale prestare attenzione alla correttezza dei dati forniti, in particolare per quanto riguarda l’indirizzo PEC. Un errore, sebbene scusabile, può comportare l’esclusione dalla gara o ritardi significativi. È quindi consigliabile adottare procedure di verifica e controllo per garantire la massima accuratezza nella documentazione presentata.

Parole Chiave

Errore scusabile, PEC, soccorso istruttorio, procedure di gara, giurisprudenza, Consiglio di Stato, Tar Lazio.

Elenco Riferimenti Normativi

  1. Consiglio di Stato, Sez. V, 06/11/2024, n. 8879.
  2. Tar Lazio, Roma, Sez. I. Quater, 30/10/2024, n. 19103.
  3. ASMECOMM: PIATTAFORMA E-PROCUREMENT.
  4. TUTTOGARE - Provincia di Frosinone.

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