Esclusa la rideterminazione in aumento del tetto 2016 anche in caso di prima istituzione della dirigenza - NeoPA https://share.google/o8CsYUPqi21PN2Utk

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Corte dei conti Toscana n. 260/2024: esclusa la rideterminazione in aumento del tetto 2016 anche per la prima istituzione della dirigenza

CONTENUTO

Con la deliberazione n. 260/2024, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha affrontato il delicato tema del limite al trattamento accessorio del personale dipendente. Il punto centrale della pronuncia riguarda l’applicazione dell’art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017, il quale impone che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

La Corte ha chiarito che tale limite opera anche nel caso di prima istituzione della dirigenza all’interno di un ente. Secondo i magistrati contabili, la logica del limite unico del trattamento accessorio non ammette deroghe espansive automatiche basate sulla novità della struttura organizzativa.

Il ragionamento della Sezione si fonda sulla necessità di rispettare la ratio di contenimento della spesa pubblica:

  • Anche in assenza di un parametro storico (dovuta al fatto che la dirigenza non era presente nel 2016), la rideterminazione del fondo non può comportare un superamento libero del tetto.
  • Ogni manovra finanziaria sulle risorse accessorie deve restare coerente con la ratio del limite complessivo del 2016, impedendo che la creazione di nuove posizioni apicali diventi uno strumento per eludere il blocco della spesa sancito dal legislatore.

CONCLUSIONI

La deliberazione conferma la natura rigida del tetto di spesa introdotto dal d.lgs. 75/2017. L’effetto pratico è l’impossibilità per gli enti locali e le amministrazioni pubbliche di incrementare le risorse del fondo accessorio oltre il valore del 2016, anche qualora decidano di dotarsi per la prima volta di una struttura dirigenziale.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: i responsabili dei servizi finanziari e del personale devono prestare massima attenzione nella costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. L’adozione di atti che determinino il superamento del tetto 2016, pur in presenza di nuove figure dirigenziali, espone al rischio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti per violazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
  • Per il Concorsista: il tema rientra nella disciplina del Pubblico Impiego e della Contabilità Pubblica. È fondamentale conoscere l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 (Riforma Madia) e il principio del blocco del trattamento accessorio, spesso oggetto di domande nei concorsi per istruttore e funzionario amministrativo/contabile.

PAROLE CHIAVE

Trattamento accessorio, limite 2016, art. 23 d.lgs. 75/2017, Dirigenza pubblica, Corte dei conti Toscana, contenimento della spesa.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 260/2024: esclude la rideterminazione in aumento del tetto 2016 in caso di prima istituzione della dirigenza.
  2. Art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017: norma che fissa il limite del trattamento accessorio del personale della PA al valore maturato nell’anno 2016.

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