Buon giorno, e grazie a chi mi risponderà.
Ho un dubbio relativo all’esclusione del CIG: per un incarico di docenza ad un libero professionista che emette fattura, la Pubblica Amministrazione deve chiedere il CIG, oppure il caso rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001 (vedi faq c7 ANAC).
Buongiorno, per quanto riguarda le docenze, occorre capire se:
- il dipendente si reca ad un corso di formazione o seminario( NO CIG)
- se l’amministrazione acquista un servizio di formazione quindi “residenziale” anche attraverso un professionista(SI CIG).
Questa è la regola che solitamente si applica, proprio a seguito della risposta fornita da ANAC, che allego.
risposta_anac_quesito_0.pdf (299,8 KB)
Vincenzo
Mi perdoni, ma forse mi sono spiegato male io.
La Pubblica Amministrazione organizza un corso per i propri dipendenti, ricorrendo per quanto possibile a docenti interni. Per una frazione del corso, ovvero per una parte di lezione, non avendo la competenza interna, ricorre ad un professionista esterno, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001.
Nella faq ANAC c7, c’è scritto che in questo caso non deve essere richiesto il cig per la prestazione del professionista.
La chiave è l’interpretazione della faq C7.
“C7. Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
No, gli incarichi di collaborazione previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità.”
Mi aggiungo anch’io a questa domanda e avevo in parte posto lo stesso problema: se devo incaricare il tecnico esperto in elettrotecnica nella Commissione di pubblico spettacolo (che è un libero professionista iscritto all’ordine/collegio dei periti o ingegneri) va chiesto il CIG oppure no? E’ la stessa casistica; durante un corso sugli appalti/incarichi un relatore ha risposto di no perchè è una figura obbligatoria per legge ma alcuni comuni nelle determine di incarico citano questa faq C7. Dall’Anac, a cui il mio comune ha chiesto lumi, non è arrivata alcuna risposta ma penso ci metteranno anni a rispondere. Spero che il dr. Chiarelli e il suo tema di esperti o qualcuno del forum, che ha approfondito la questione, ci possa illuminare.
Io scrivo la mia opinione basata anche su determine che vedo pubblicate : La Corte dei Conti Basilicata con deliberazione n. 6 del 27.2.2008 ha sostanzialmente affermato che il contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. è riconducibile al modello della “locatio operis” rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’escutore. L’appalto di servizi è diverso dalla prestazione di sevizi resa da un professionista e quindi NON è necessario richiedere il CIG. Come indicato nella delibera C.Conti citata “l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto espresso”. Inserisco il link per leggere tutta la delibera :
Nei 2 casi citati io non chiederei il CIG (se ci sono gli elementi indicati nella d.Corte dei Conti ) ma se gli esperti del forum sono a conoscenza di sentenze, pareri, delibere ecc. più aggiornate attendo un riscontro.
Se non richiedi il Cig, come liquidi le fatture dei professionisti? Che cosa indichi come esclusione Cig per il mandato?