Esclusione della possibilità di SCIA nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo

Salve,
inoltro un quesito del nostro Ufficio di Polizia Amm.va
Il quesito è in merito alla semplificazione amministrativa ex art 7 comma 2 del DL n. 201/2024 , la dove la norma esclude la possibilità di effettuare la SCIA (nonostante la presenza di tutti gli altri requisiti previsti per legge) nei …“casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo”. Nel Comune di Castiglione della Pescaia, ma come penso nella maggioranza dei centri storici dei Comuni Italiani, le aree (piazze, spiagge) che possono essere adibite all’esecuzione di spettacoli in area pubblica, sono soggette a vincoli, che sono paesaggistici, culturali, piuttosto che idrogeologici. Secondo questa logica , a Castiglione della Pescaia, non sarebbe possibile effettuare spettacoli in area pubblica il cui titolo abilitativo possa essere costituito una SCIA ex art 7 del DL 201/2024, ma dovrebbe essere convocata una CCVLPS, ogni volta che si superano la presenza di 200 persone o si superano le ore 24:00 come orario indicato come termine dello spettacolo. In realtà per l’installazione di manufatti per gli eventi non è richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 - Allegato A punto 16, infatti è prevista " l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare". Per assurdo la CCVLPS valuta e si esprime per salvaguardare la sicurezza delle persone ( non a caso i pareri delle ASL e dei VVFF sono vincolanti) , ma non si esprime sui vincoli di nessun genere, perché l’art. 141 e 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS non lo prevedono.
Di contro la Soprintendenza non rilascerebbe eventuali nulla osta all’utilizzo dell’area soggetta a vincolo per l’esecuzione di spettacoli temporanei , in quanto già si è espressa col DPR 31/2017. Per cui, se per autorizzare uno spettacolo in area pubblica, dove sono previste oltre 200 persone, la dove c’è un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale , non può essere usata la semplificazione della scia ex art 7 del DL 201/2024 , ma si deve convocare la CCVLPS, questa si esprimerà secondo quanto previsto dalle norme del TULPS, ma non rispetto ai vicoli sopra citati. Sembra che il legislatore si sia espresso con due norme differenti e con diverse implicazioni, sul medesimo argomento.
E’ pur vero che le autorizzazioni relative a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali non si possono auto-dichiarare ma devono essere rilasciate espressamente, quindi, poiché questa tipologia di installazioni non le richiede, basterebbe fare un istruttoria da riportare o allegare nella scia riportando quanto citato nel DPR31/2017 all’allegato A punto 16?

E’ lo stesso problema che in realtà esisterebbe per qualsiasi tipo di SCIA, visto quanto dispone il primo comma dell’art. 19 della legge 241/90 che presenta lo stesso tipo di eccezione (“con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali…”).

In pratica, però, come per altre situazioni (ad esempio, SCIA edilizia in luoghi sottoposti a vincolo), si tratterebbe di fatto di una “SCIA condizionata”: alla SCIA deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo (qualora fosse necessario), atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.

Sul punto specifico, per quanto riguarda la semplificazione prevista per i pubblici spettacoli di cui all’art. 7 del D.L. 201/2024 e ancora prima dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020, non mi risultano particolari espressioni della giurisprudenza, ma l’orientamento prevalente della dottrina – anche su questo forum – è quello che ti ho evidenziato sopra.

A mio giudizio, sì.
Forse non sarà il vostro caso, ma occorre prima verificare che nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, non siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.