Esclusione per art. 80 codice contratti

Il concorrente che ha presentato la migliore offerta ha nel casellario:
-attività di gestione dei rifiuti non autorizzata art 256 comma 1 lettera b dlgs 152/2006
-frode nell’esercizio del commercio 515 cp
Tali reati non sembrano esplicitamente contemplati nell’art 80 o sbaglio? Dovrei escludere il concorrente?
Grazie del chiarimento

Tra le cause di esclusione previste dall art 80 c’è il reato commesso ai sensi “dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;” . La stessa legge contempla dall’art 254 ss i vari reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti che è presente nel casellario giudiziario

Appunto, tra le cause di esclusione c’è l’illecito di cui all’art 260 del codice ambiente, non il 256… quindi sembrerebbe che il concorrente possa essere ammesso, è così?
Invece per quanto riguarda la frode in commercio, è causa ostativa?
Grazie

Si è esclusi solo nei casi espressamente indicati nell art 80, infatti , Nel recepire la Direttiva 2014/24, il legislatore nazionale ha ribadito l’impostazione comunitaria con la conseguenza che, ai sensi del comma 1, dell’art.80 del Codice degli appalti, costituiscono cause di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica esclusivamente le condanne per i reati ivi elencati, senza alcuna possibilità per la Stazione appaltante di ampliarne la portata.
Non vedo nessuno dei 2 casi da te citati nell’art 80 .
Ho trovato un testo interessante sulla argomento
https://www.mediappalti.it/cause-di-esclusione-dalle-gare-dappalto-ex-art-80-codice-appalti/#:~:text=80%20del%20Codice%20degli%20appalti%2C%20costituiscono%20cause%20di%20esclusione%20dalla,appaltante%20di%20ampliarne%20la%20portata.