Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto amministrativo riguardante l’entrata in vigore delle norme e degli atti amministrativi. In generale, le norme e gli atti amministrativi entrano in vigore dopo la loro pubblicazione negli appositi albi o registri ufficiali, a meno che non sia specificato diversamente nel testo dell’atto stesso.
La normativa di riferimento per quanto riguarda l’entrata in vigore degli atti amministrativi è rappresentata principalmente dall’art. 32 della legge 69/2009, che stabilisce che gli atti amministrativi diventano efficaci dal momento della loro pubblicazione all’albo pretorio online dell’amministrazione che li ha emessi, salvo che la legge o l’atto stesso dispongano diversamente.
Nel caso specifico della delibera adottata da un Cda di un’agenzia regionale, se non è stata dichiarata l’immediata esecutività e non sono previste disposizioni specifiche che ne anticipino l’efficacia, il regolamento modificato dovrebbe seguire la regola generale e diventare efficace solo dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio. Tuttavia, la questione dei termini di efficacia può variare in base a specifiche disposizioni legislative o regolamentari applicabili all’ente in questione.
Se non vi sono disposizioni specifiche che anticipano l’efficacia del regolamento modificato, e in assenza di una dichiarazione di immediata esecutività, è ragionevole ritenere che il regolamento segua la regola generale e diventi efficace solo dopo la sua pubblicazione. Pertanto, se la delibera è stata pubblicata il 10/10 senza dichiarazione di immediata esecutività, il nuovo regolamento non potrebbe essere richiesto agli utenti il 19/10, a meno che non vi siano norme specifiche che ne anticipino l’efficacia.
La titolazione della delibera (“Regolamento per il riconoscimento…” vs “Adempimenti per il riconoscimento…”) non dovrebbe influire sulla questione dell’efficacia, a meno che non rifletta differenze sostanziali nel contenuto dell’atto che potrebbero incidere sulle modalità di entrata in vigore.
In conclusione, senza una dichiarazione di immediata esecutività o disposizioni specifiche che ne anticipino l’efficacia, il nuovo regolamento dovrebbe diventare efficace solo dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio, seguendo la regola generale.
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Bibliografia:
- Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 32 riguardante la pubblicazione degli atti amministrativi: Link al testo della legge
- Legge 69/2009, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”: Link al testo della legge