Esecuzione del contratto in mancanza di uno dei requisiti generali

Salve, premesso che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al controllo del possesso dei requisiti prescritti, è possibile stipulare e dare esecuzione al contratto, per motivi di urgenza, anche in caso di mancato riscontro di uno di tali requisiti (ad es. accertamento di regolarità fiscale che tarda ad arrivare) ?

Buongiorno @paoloa14
potrebbe applicarsi quanto previsto dall’art.32 co 8 previa adeguata giustificazione.
Alla precedente previsione, si aggiunge quanto previsto dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 all’articolo 8 ha introdotto una disciplina emergenziale riferita alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore (17 luglio 2020) e sino al 30 giugno 2023 (termine da ultimo prorogato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77).

Per tali procedure il legislatore ha previsto che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice Appalti nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Questa deroga deve essere letta in connessione con il comma 7 dell’articolo 32 secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti: poiché la consegna in via d’urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto ma anche prima che l’aggiudicazione divenga efficace.

Restano ferme le previsioni del comma 8 dell’articolo 32: se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e poi non si addivenga alla stipula del contratto, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione.

Vincenzo

Grazie risposta chiara ed esaustiva!

Gentile Dottore, alla luce della sua risposta , posso applicare l’art. 32 comma 8 per dei servizi rientranti nell’ambito di un progetto europeo che dovevono essere affidati già nel 2022? Inoltre, oltre che alla determina, mi consiglia di inserire tale nota …
che la stazione appaltante procederà in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, all’affidamento del servizio nelle more dell’acquisizione del controllo avviato , condizionadolo all’esito positivo dello stesso, …anche nell’avviso di indagine di mercato e nel disciplinare?

Buongiorno, l’art 32 co 8 era validato ancor prima dell’intervento dei decreti semplificazione, quindi il periodo a mio modo di vedere è indifferente.

Dove inserirlo, sicuramente nell’avviso, nel CSA eventualmente nel disciplinare.

Vincenzo

Grazie gentilissimo!

Mi perdoni Dottore se approfitto della sua disponibilità, come posso formulare la nota dell’affidamento in via di urgenza nell’avviso pubblico nel disciplinare e nel capitolato?