Buongiorno e scusate se torno su un tema già trattato ma non so come sia stato risolto;
la norma esentativa della fattispecie in oggetto è contenuta in:
comma 3 art. 9-ter DL 137/2020 che dispone:
"In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia’ esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. "
ho seguito alcuni pareri che sostengono la non applicabilità dell’esenzione agli spuntisti;
non trovando un senso a tale interpretazione, pure parrebbe, letterale, della disposizione, si potrebbe opinare che per “titolari di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico” si intende coloro che sono in possesso di autorizzazione/scia per l’esercizio del commercio in forma itinerante?
si escluderebbero infatti dall’esenzione gli spuntisti che in teoria non hanno un’entrata fissa derivante dalla concessione del suolo nel mercato e sarebbero quindi di fatto penalizzati rispetto ai concessionari
che ne pensate?