Esenzione canone unico per spuntisti

Buongiorno e scusate se torno su un tema già trattato ma non so come sia stato risolto;
la norma esentativa della fattispecie in oggetto è contenuta in:
comma 3 art. 9-ter DL 137/2020 che dispone:

"In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia’ esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. "

ho seguito alcuni pareri che sostengono la non applicabilità dell’esenzione agli spuntisti;

non trovando un senso a tale interpretazione, pure parrebbe, letterale, della disposizione, si potrebbe opinare che per “titolari di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico” si intende coloro che sono in possesso di autorizzazione/scia per l’esercizio del commercio in forma itinerante?

si escluderebbero infatti dall’esenzione gli spuntisti che in teoria non hanno un’entrata fissa derivante dalla concessione del suolo nel mercato e sarebbero quindi di fatto penalizzati rispetto ai concessionari

che ne pensate?

In senso stretto, un concessionario di posteggio ha un’autorizzazione temporanea del suolo pubblico, ancorchè dodecennale…
In caso contrario, ci sarebbe un’evidente distorsione della concorrenza tra spuntista e concessionario