Esenzione pagamento CUP-richiesta chiarimenti

Chiedo cortesemente un paio di chiarimenti:

  • La Semplificazioni nell’occupazione di suolo pubblico per dehors vale per i soggetti già titolari di concessione, che vogliono rinnovarla, oppure per tutti, vale a dire per le richieste di nuove/prime concessioni?
  • Per il dehor occorre una nuova notifica sanitaria?
  • Può cortesemente farmi avere una tabella con l’indicazione dei periodi in cui è stata prevista l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale?

Non riesco a venirne a capo e avere un quadro preciso di detti periodi, perché dovremmo sanzionare alcuni commercianti su aree pubbliche e titolari di pubblici esercizi, molti dei quali non hanno, appunto pagato il canone negli anni successivi al 2019. Vorremmo avere le idee chiare in modo da non avere contenziosi.

Credo che tu ti riferisca all’art. 9-ter del DL n. 137/2020. Lì era contenuta la deroga per l’applicazione del CUP. Attualmente, però, è ancora applicabile solo il comma 5 che riguarda la semplificazione edilizia/paesaggistica. Il comma 5 è applicabile (per adesso) fino al 31/12/2024

Vedi qua: Dehors e decreto milleproroghe

Vedi il DL 137/2020 su “normattiva”, all’art. 9-ter puoi leggere le note con le proroghe dei vari commi

Grazie mille Dr. Maccantelli,
Avrei gradito anche una risposta alle prime due domande del mio quesito, per le quali torno a chiederle cortesemente una risposta.
La ringrazio di cuore e le invio cordiali saluti.

In generale, in riferimento ad attività esistenti già notificate ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/04, ulteriore notifica deve essere presentata per variazione della tipologia. Ad esempio, Tizio ha un commercio al dettaglio di alimenti e aggiunge anche la somministrazione oppure passa da mero commercio a commercio con preparazione alimenti. Se l’attività resta quella, modifiche alla sede di attività non abbisognano di ulteriore notifica. Tant’è vero che la notifica è esente da allegati e devono essere solo indicate, con una spunta sulle relative caselle, le relative attività svolte nella sede.
La semplificazione citata riguarda la concessione in sé che può godere della moratoria fino al 31/12/2024 fatte salve ulteriori proroghe