Esercizio abusivo attività di somministrazione alimenti e bevande (Lombardia)

Il comando polizia locale, nel corso di un sopralluogo eseguito in data 1 maggio, ha trasmesso al suap verbale relativo ad esercizio abusivo dell’attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico.
Il responsabile suap deve, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale della polizia locale, emettere ordinanza di cessazione dell’attività esercitata in difetto di scia o occorre, anche in questo caso far precedere l’ordinanza da comunicazione di avvio del procedimento? Nell’ordinanza va fatto richiamo alle previsioni ex art.650 c.p. in caso di inottemperanza all’ordine di cessazione? Dato che il destinatario dell’ordinanza è residente in altro comune e quindi si deve procedere alla trasmissione della stessa all’ufficio messi per la notifica (non esiste ditta individuale iscritta in cciaa), se nel frattempo venisse inserita scia in impresainungiorno che fare dell’ordinanza? Va revocata o può essere già inserito nel corpo della stessa che “in caso di presentazione di idonea scia l’attività può essere immediatamente esercitata”? Grazie

Premesso che non compete al SUAP l’adozione degli atti (il DPR non attribuisce infatti al SUAP il potere sanzionatorio…), a meno che al medesimo Ufficio sia anche attribuita la funzione del COMMERCIO… e fatta salva diversa regolamentazione regionale:

  • non è previsto l’avvio del procedimento;
  • va fatto richiamo all’art. 650;
  • vien da sé che se presenta la SCIA acquisisce il titolo per esercitare, per cui non lo scriverei nell’ordinanza.

PS: se non esiste impresa individuale, provvederei alla segnalazione anche alla CCIAA e ai soggetti competenti in materia fiscale.

Tuttavia mi occupo di SUAP e non direttamente di commercio, per cui attendo conferma dagli esperti in materia.

Al di là di “chi fa che cosa” a livello di competenze dirigenziali, quando l’ubusivismo riguarda un pubblico esercizio, allora (da verificare unitamente alla LR), si può ricorrere alle disposizioni TULPS.

Vedi gli articoli 17-ter e 17-quater del RD n. 773/1931 (TULPS), ai sensi dei quali:
(art. 17-ter, comma 3, primo periodo) Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi;
(art. 17-ter, comma 5) Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

La comunicazione di avvio procedimento si omette. La PA ha il dovere di far cessare subito l’attività abusiva. Si può prescindere dalla previa comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 dato che trattasi di atto con finalità sanzionatorie/cautelare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5050) e dato che il privato ha già contezza del procedimento avviato nei suoi confronti in virtù della notifica del processo verbale di accertamento;

vedi anche l’art. 21-bis… I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.