Esercizio attività di acconciatore senza requisito professionale

Buonasera,

a seguito della presentazione di SCIA per attività di acconciatore da parte di una ditta individuale, abbiamo richiesto la verifica del requisito professionale dichiarato, da cui il titolare è risultato non in possesso della qualifica per l’esercizio dell’attività.
Abbiamo proceduto a dichiarare l’inefficacia della Scia e ad ordinare la cessazione immediata dell’attività di acconciatore (nonché alle segnalazioni per applicazione delle sanzioni e per presunta falsa dichiarazione).

Poco dopo la stessa ditta individuale ha presentato una nuova SCIA con designazione di un responsabile tecnico (per il quale siamo ancora in attesa dell’esito della verifica del requisito professionale).

Durante un sopralluogo presso il negozio di acconciatore la Polizia Municipale ha trovato il titolare impegnato a tagliare i capelli ad un cliente, senza che fosse presente il responsabile tecnico.

In questo caso, oltre alla sanzione prevista dall’art. 9 comma 4 della legge RT 29/2013 riguardante l’esercizio dell’attività in assenza del responsabile tecnico, avendo già appurato che il titolare è sprovvisto della qualifica, si applica anche la sanzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, ovvero per esercizio dell’attività senza il possesso del requisito professionale?

Inoltre si deve procedere con una nuova ordinanza di cessazione dell’attività oppure ci limitiamo a diffidare il titolare dall’esercizio dell’attività in assenza del responsabile tecnico?

Grazie

Virna Seravalle

Ok, mi sembra doveroso e necessario.

Ok, è nelle sue possibilità.

In una visione allargata del principio di specialità, dieri che si applica l’art. 9, comma 4 citato. Le sanzioni sono specifiche non si possono applicare ad abundantiam . Mi riferisco all’art. 9 della legge 689/81:

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Questo sotto la scorta anche del principio di legalità (art. 1 della stessa legge): Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati

Quindi, il comma 1 dell’art. 9 della LR si applica nella prima fase che hai descritto. Se l’attività fossa stata effettivamente avviata (nel periodo compreso fra la presentazione della SCIA e la cessazione) allora, quell’attività, sarebbe stata “senza il possesso dell’abilitazione professionale”.

Il comma 4, è chiaro che si riferisce a ipotesi diversa altrimenti non avrebbe senso la sua previsione. Infatti, parla di assenza intesa come assenza temporanea: è uscito e chi esercita lavora senza avere il RT in sede.

Per questa ipotesi sanzionata dal comma 4 citato, non è prevista un’azione accessoria. Si procede ad altri controlli e a ulterori sanzioni che potranno avere, data la reiterazione, l’applicazione del massimo edittale (sempre che non avvenga il PMR)

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