Buonasera,
a seguito della presentazione di SCIA per attività di acconciatore da parte di una ditta individuale, abbiamo richiesto la verifica del requisito professionale dichiarato, da cui il titolare è risultato non in possesso della qualifica per l’esercizio dell’attività.
Abbiamo proceduto a dichiarare l’inefficacia della Scia e ad ordinare la cessazione immediata dell’attività di acconciatore (nonché alle segnalazioni per applicazione delle sanzioni e per presunta falsa dichiarazione).
Poco dopo la stessa ditta individuale ha presentato una nuova SCIA con designazione di un responsabile tecnico (per il quale siamo ancora in attesa dell’esito della verifica del requisito professionale).
Durante un sopralluogo presso il negozio di acconciatore la Polizia Municipale ha trovato il titolare impegnato a tagliare i capelli ad un cliente, senza che fosse presente il responsabile tecnico.
In questo caso, oltre alla sanzione prevista dall’art. 9 comma 4 della legge RT 29/2013 riguardante l’esercizio dell’attività in assenza del responsabile tecnico, avendo già appurato che il titolare è sprovvisto della qualifica, si applica anche la sanzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, ovvero per esercizio dell’attività senza il possesso del requisito professionale?
Inoltre si deve procedere con una nuova ordinanza di cessazione dell’attività oppure ci limitiamo a diffidare il titolare dall’esercizio dell’attività in assenza del responsabile tecnico?
Grazie
Virna Seravalle