Esercizio della somministrazione in stabilimento balneare

Il quesito, alla fin fine, non è dei più nuovi ma, ogni anno, ad inizio stagione si ripresenta.
Durante l’esercizio della balneazione, l’eventuale somministrazione di alimenti e/o bevande (bar o ristorante), può essere esercitato, solo ai clienti dello stabilimento balneare o anche a chi non è cliente, ai fini della balneazione.
Io sono dell’avviso che lo stabilimento balneare è una impresa turistica e quindi, tra i servizi che può erogare - fatti salvi i requisiti igienico-sanitari ed il rispetto degli orari di apertura e chiusura e l’osservanza delle prescrizioni sull’assistenza ai bagnanti (ordinanza balneare) - rientra anche quello della ristorazione o del bar: quindi, il turista, potrebbe andare al ristorante del bagno eppoi decidere di andare a fare il bagno oppure fare altro che nello stabilimento balneare è consentito fare, in quanto impresa turistica.
Come la pensate?
Grazie.

Partirei con il dire che dipende dalla legge regionale o dalle leggi regionali: commercio e turismo. In via generale, a parere mio NON è riservata ai già clienti dello stabilimento. Non è un’associazione privata ma un esercizio pubblico: tutti coloro che possono entrare nel pubblico esercizio, possono consumare. Il riferimento è alla vecchia tipologia C della legge 287/91. Semmai, si può affermare che quando chiude lo stabilimento balneare deve chiudere anche il bar annesso. Questo sempreché non si tratti di un esercizio congiunto con un vero e proprio bar/ristorante dotato di normale abilitazione. In questo caso il problema non si pone.