Esercizio di vicinato abusivo

Le rimando il quesito dell’altro ieri perchè non mi funziona bene il PC e ho combinato un casino-
Alla sua risposta ho aggiunto anche la rihiesta di ulteriori chiarementi.
QUESITO:**[Esercizio di vicinato con scia archiviata""
Situazione stranissima. Le spiego:
Il 20.03.2012 è stata trasmessa scia per l’apertura di un esercizio di vicinato.
In data 5.4.2012 il responsabile dello SUAP chiede di presentare documentazione integrativa entro 30 gg. dalla richiesta.
L’interessato non ottempera a quanto richiesto, per cui il responsabile suap comunica l’archiviazione della scia.
Lo stesso però (commerciante), non essendoci stato alcun controllo da parte della P.L., ha continuato ad esercitare l’attività commerciale fino 19.06.2023, data in cui ha fatto pervenire una comunicazione di cessazione temporanea dell’attività medesima.
Le chiedo: allo stato attuale, e stante la situazione sopra descritta, è possibile prendere qualche procedimento, sanzione, ecc. nei suoi confronti?
Leggo da qualche parte, e vorrei un suo chiarimento in merito, quanto segue:
Decorso il termine di 60 giorni , l’Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l’impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”. Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall’invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l’autocertificazione non è falsa.
Quanto sopra significa che il soggetto in parola ha potuto esercitare legittimamente l’attività di vendita? Carissimo Dott., Le sarei immensamente grato se potesse rispondermi a breve giro di posta perché dovrei istruire queste pratica su ordine del Sindaco. Cordiali saluti

sua Risposta
Se l’archiviazione della SCIA è stata regolarmente notificata (se per PEC devi avere la ricevuta di “consegna”) allora il soggetto non mai stato in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività. L’attività è abusiva ad ogni effetto. Il provvedimento di archiviazione è stato inviato nei termini (entro 60 gg).
L’attività è da sanzionare ai sensi della LR per esercizio senza titolo. Il soggetto può rimediare presentando una nuova SCIA fin da subito senza dover chiudere.
Inoltre, non esiste la “cessazione temporanea”. Se è temporanea non è una cessazione ma una sospensione.

a mario.maccantelli

LA RINGRAZIO DI CUORE DR. MACCANTELLI, SOPRATTUTTO PER LA CELERITA’ DELLA RISPOSTA.
UN’ULTIMA COSA: QUINDI DOBBIAMO SANZIONARE PER L’ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ATTIVITA’ ANCHE SE AL MOMENTO L’INTERESSATO HA FATTO COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TEMPORANEA (DA INTENDERSI “SOSPENSIONE” COME LEI GIUSTAMENTE MI FA OSSERVARE).- POSSIAMO SANZIONARE SUBITO O DOBBIAMO ASPETTARE LA RIAPERTURA?
E INOLTRE, ESISTE UNA SANZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A SUO TEMPO RICHIESTA DA APPLICARE UNITAMENTE A QUELLA PREVISTA PER L’ATTIVITA’ ABUSIVA?
CON L’AUSILIO DI QUESTI ULTIMI CHIARIMENTI, PENSO DI POTER TRANQUILLAMENTE CHIUDERE LA PRATICA IN ISTRUTTORIA GRAZIE AL SUO AIUTO.
.GRAZIE DI NUOVO DOTT. MACCANTELLI E CORDIALISSIMI SALUTI.
Leggo da qualche parte, e vorrei un suo chiarimento in merito, quanto segue:

LE AVEVO ANCHE RIPORTATO IL SEGUENTE BRANO RECUPERATO DA INTERNET CHIEDENDOLE IL SUO PARERE.
Decorso il termine di 60 giorni , l’Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l’impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”. Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall’invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l’autocertificazione non è falsa.
Quanto sopra significa che il soggetto in parola ha potuto esercitare legittimamente l’attività di vendita?

Come ho detto nel precedente post non si tratta di aver superato i 60 gg per i controlli. I controlli sono stati fatti nei 60 gg e a seguito dei controlli il privato non ha sanato gli inconvenienti. La SCIA è stata dichiarata nulla e come tale non può produrre gli effetti abilitativi desiderati. Dal momento che si ha contezza dell’esercizio senza titolo, la PA ha 90 gg per verbalizzare l’esercizio abusivo