Situazione stranissima. Le spiego:
Il 20.03.2012 è stata trasmessa scia per l’apertura di un esercizio di vicinato.
In data 5.4.2012 il responsabile dello SUAP chiede di presentare documentazione integrativa entro 30 gg. dalla richiesta.
L’interessato non ottempera a quanto richiesto, per cui il responsabile suap comunica l’archiviazione della scia.
Lo stesso però (commerciante), non essendoci stato alcun controllo da parte della P.L., ha continuato ad esercitare l’attività commerciale fino 19.06.2023, data in cui ha fatto pervenire una comunicazione di cessazione temporanea dell’attività medesima.
Le chiedo: allo stato attuale, e stante la situazione sopra descritta, è possibile prendere qualche procedimento, sanzione, ecc. nei suoi confronti?
Leggo da qualche parte, e vorrei un suo chiarimento in merito, quanto segue:
Decorso il termine di 60 giorni , l’Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l’impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta “pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”. Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall’invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l’autocertificazione non è falsa.
Quanto sopra significa che il soggetto in parola ha potuto esercitare legittimamente l’attività di vendita? Carissimo Dott., Le sarei immensamente grato se potesse rispondermi a breve giro di posta perché dovrei istruire queste pratica su ordine del Sindaco.
Cordiali saluti