Premesso che il comma 1, lett. e) art. 18 della L. R. Lazio prevede che la comunicazione di cessazione attività commerciale deve essere effettuata entro 60gg dal loro verificarsi, nel caso in cui tale comunicazione venga presentata oltre i termini sopra citati è giusto applicare la sanzione prevista al comma 4 dell’articolo 35? Grazie
Direi di no. Nell’art. 35 citato prima versione era presente il comma 4:
4. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4 che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 7.500,00
Giustamente (a aperere mio) è stato abrogato - vedi LR 28/2019. Dico giustamente perché non era ragionevole una sanzione così pesante da applicare a violazioni anche poco significative.
Tolto il comma 4 citato, non si rileva una sanzione applicabile al caso che citi ergo, è un obbligo la cui violazione non è snazionata.