Esercizio e gestione provvisoria: gestione in dodicesimi

Buonasera, ho un dubbio che l’art. 163 del TUEL mi ha risolto parzialmente e vorrei conferma; la gestione in dodicesimi e valida solo per l’esercizio provvisorio? Da quanto ho capito io si, poi per la gestione provvisoria ci sono altri vincoli relativi agli impegni ed ai pagamenti ma, da quanto ho capito, la gestione in dodicesimi è contemplata solo per l’esercizio provvisorio e non anche per la gestione provvisoria.
Grazie

Gianni

1 Mi Piace

Ciao Gianni, l’argomento che sollevi è attuale e molto importante da capire bene, ti confermo comunque la correttezza di quanto dici. Aggiungo qualche osservazione al solo fine di inquadrare il tema in maniera più ampia.
I riferimenti normativi da considerare per capire la differenza tra esercizio provvisorio e gestione provvisoria nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre sono l’art 163 del TUEL e il punto numero 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011.
In entrambi i casi, sia che si tratti di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli stanziamenti di spesa impegnabili sono quelli previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (secondo anno del triennio di previsione). Essendo le previsioni di cassa non disponibili per il secondo anno del bilancio, l’unico limite nei pagamenti è dato dal totale dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente sommati agli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell’esercizio provvisorio, che deve essere autorizzato con legge o decreto del Ministero dell’Interno, è possibile impegnare le seguenti spese:
-Spese correnti;
-Partite di giro;
-Spese in c/capitale riguardante i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
E’ vietato il ricorso all’indebitamento.
Per definire il limite impegnabile, si considerano i seguenti importi:

  • importo stanziato inerente il programma cui si riferisce la spesa relativa al secondo anno dell’ultimo bilancio approvato;
  • dall’importo di cui sopra va portato in detrazione:
  1. Il fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio (debiti futuri dell’ente)
  2. gli impegni già assunti (in quanto già perfezionati, non vengono assoggettati al limite dei dodicesimi).
  • Gli impegni sono assunti nel limite dei dodicesimi calcolati dall’importo di cui al punto precedente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti.
    Inoltre, nel corso dell’esercizio provvisorio:
    • sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
    • sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

L’ente entra invece in gestione provvisoria nel momento in cui:

  • il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l’approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l’esercizio provvisorio;
  • il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio;
  • nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell’esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall’esercizio precedente.
    La gestione provvisoria prevede vincoli più stringenti sia sul fronte delle obbligazioni che possono essere assunte (si possono assumere obbligazioni solo per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente), sia su quello dei pagamenti che possono essere effettuati (assolvimento delle obbligazioni già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente).

Spero di averti fornito degli spunti utili, ti consiglio comunque la lettura diretta nelle norme per approfondire il tema.
Buono studio,
Fiorenza

8 Mi Piace

Grazie Fiorenza della risposta dettagliata che mi ha permesso di fare un ripasso complessivo sull’argomento. Concordiamo sulla maggiore rigidità e vincoli presenti nella gestione provvisoria rispetto all’esercizio provvisorio.
Ciao
Gianni

1 Mi Piace

Buonasera
può rispiegare questa frase:
In entrambi i casi, sia che si tratti di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli stanziamenti di spesa impegnabili sono quelli previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (secondo anno del triennio di previsione).

Non capisco il tra parentesi : secondo anno del triennio di previsione

Grazie

Salve Valeria,
l’inciso significa che si fa riferimento al secondo anno dei tre anni contenuti nell’ultimo bilancio approvato (il primo è già passato), in attesa dell’approvazione del bilancio in cui tutti gli anni scorreranno di uno.
Saluti
Fiorenza

1 Mi Piace

grazie, ora ho capito

Valeria

Salve a tutti, a proposito dell’esercizio provvisorio, dove è possibile trovare una definizione delle spese tassativamente regolate dalla legge?