Esito conferenza di servizi

Buon pomeriggio, ho ascoltato alcuni suoi video sulla conferenza di servizi, compresa la sua lettura del testo. Ho un dubbio

Nel caso di conferenza di servizi decisoria è corretto dire che:

  • ASINCRONA: in caso di 1 o più pareri negativi non superabili l’amministrazione procedente DEVE adottare provvedimento di conclusione negativo

  • SINCRONA: anche in caso di pareri negativi, ma se le posizioni prevalenti sono positive, l’amministrazione procedente può adottare provvedimento di conclusione positiva (con relativo differimento di 10 giorni per chi ha espresso parere negativo e sia un ente a tutela interessi primari di poter ricorrere al consiglio dei ministri?

È giusto quello che ho scritto?
Per quale motivo nella asincrona c’è quindi una sorta di unanimità e nella sincrona no?

Grazie a chi mi risponderà

salve, non c’è unanimità in nessuna delle 2 a quanto mi risulta. sono 2 moduli procedimentali differenti ma in sostanza uguali. la valutazione avviene per interessi prevalenti.
Se la CdS asincrona dovesse avere pareri negativi si applica l’ art 14bis comma 2 lettera d cioè si passa in conferenza sincrona.
premesso che un solo parere negativo va valutato bene, la conclusione in caso di mancato accordo ha valenza di 10bs quindi potrebbero essere presentate controdeduzioni.
e anche in quel momento poi il dissenso potrebbe essere superato da modifiche al progetto, e l’amministrazione che ha dato il parere negativo potrebbe, valutando gli altri interessi, magari mettere il punto che ha portato al dissenso come una prescrizione.
E’ solo una modalità di svolgimento, non cambia il metodo di comparazione degli interessi.

Chiedevo perché l’articolo 14bis comma 5 recita:

“Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l’amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l’effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis.”

Non fa riferimento ad una sincrona, ma sembra faccia riferimento al rigetto (o preavviso in caso di istanza di parte)

si legge con i commi precedenti, punto d “la comunicazione eventuale della modalità sincrona”.

non è matematica, La conferenza decisoria deve sostituire tutti i pareri/autorizzazioni. La modalità usuale è quella asincrona. Se non può essere realizzato così un progetto anche per un diniego si adotterà la conclusione negativa, se può essere discusso si può andare avanti con i pareri o passare in sincrona perchè magari si discute di modifiche e ad un altro ente può non andare bene il progetto modificato per un nuovo motivo aggiunto.

quando si va in modalità sincrona perchè il progetto è complesso o non si è riuscita a chiudere in modalità asincrona si è tutti attorno a un tavolo virtuale. Attorno al tavolo in linea puramente teorica non c’è una necessità di far girare i pareri, ma si fa un verbale, se il verbale è positivo si chiude se è negativo è diniego, uno può essere contrario e lasciare un dissenso nel verbale senza accordarsi ma non vuol dire necessariamente che si sia concluso in modo positivo, si può rimandare a successive riunioni per vedere le modifiche e le prescrizioni o concludere è basta, sempre bilanciando il comparere gli interessi di tutti compreso quello del proponente a concludere il procedimento…