buon giorno si chiede cortesemente se il funzionario EQ che ha segnalato un presunto illecito disciplinare di un proprio dipendente ai sensi dell’art 4 bis comma del Dlgs 165/2001, a seguito di convocazione del medesimo funzionario e degli interessati da parte dell’UdP, deve essere informato dell’esito di tale procedimento da parte dell’UdP o da parte dell’Ufficio Personale. Se no, lo stesso funzionario EQ ha il diritto di istanza di accesso agli atti per conoscere tale esito? La PA può rifiutarsi? grazie

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul diritto alla trasparenza e all’accesso agli atti amministrativi, che è un principio fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano, garantito sia dalla Costituzione che da specifiche normative.
L’art. 4-bis del D.lgs. 165/2001 introduce specifiche disposizioni relative alla segnalazione di illeciti disciplinari all’interno della Pubblica Amministrazione. Secondo questa normativa, è previsto un obbligo per i dipendenti pubblici di segnalare comportamenti illeciti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda l’informazione sull’esito del procedimento disciplinare, la normativa non specifica esplicitamente un obbligo di comunicazione dell’esito al segnalante. Tuttavia, il principio di trasparenza amministrativa e il diritto di accesso agli atti, regolamentati dalla legge 241/1990 e successive modificazioni, possono fornire una base per richiedere informazioni sull’esito del procedimento.
Il diritto di accesso agli atti (art. 22 e seguenti della legge 241/1990) consente a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l’accesso, di richiedere la visione e l’estratto di documenti amministrativi. Tuttavia, l’accesso può essere limitato o negato per motivi di privacy o per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Nel caso specifico, il funzionario che ha segnalato l’illecito potrebbe richiedere l’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma la PA potrebbe limitare l’accesso a determinate informazioni per proteggere la privacy dell’individuo coinvolto o per altri motivi legittimi previsti dalla legge.
In conclusione, sebbene non ci sia un obbligo esplicito di informare il segnalante sull’esito del procedimento disciplinare, il funzionario ha il diritto di richiedere l’accesso agli atti, che può essere esercitato nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia di privacy e tutela degli interessi giuridici.
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Bibliografia:
Buongiorno. Questa è una situazione piuttosto frequente e delicata all’interno della Pubblica Amministrazione, dove si scontrano due esigenze: la trasparenza amministrativa e la tutela della riservatezza del dipendente sottoposto a procedimento.
Ecco un’analisi dettagliata basata sulla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, Legge 241/90) e sulla giurisprudenza amministrativa recente.
1. Il funzionario EQ deve essere informato d’ufficio?
In linea generale, NO. O meglio, non vi è un obbligo automatico di notifica dell’intero provvedimento finale al segnalante.
- La natura del procedimento: Una volta che il Dirigente/EQ ha effettuato la segnalazione all’UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) ai sensi dell’art. 55-bis, il procedimento diventa di competenza esclusiva dell’UPD. Il segnalante (il funzionario EQ) non è considerato una “parte processuale” in senso stretto, ma colui che ha attivato l’azione.
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Cosa viene comunicato: L’Ufficio Personale o l’UPD comunicheranno al responsabile della struttura (l’EQ) solo gli effetti del provvedimento che impattano sull’organizzazione del lavoro.
- Esempio: Se il dipendente viene sospeso o licenziato, l’EQ deve saperlo per riorganizzare l’ufficio.
- Esempio: Se il procedimento viene archiviato o si conclude con un rimprovero verbale/censura (che non sospende dal servizio), spesso non vi è comunicazione formale del dettaglio delle motivazioni al segnalante.
2. Il funzionario EQ ha diritto all’Accesso agli Atti?
SÌ, ma con riserva (Accesso documentale ex L. 241/90).
Se l’amministrazione non comunica l’esito, il funzionario EQ può presentare istanza di accesso agli atti, ma deve motivare solidamente la richiesta. Non basta la curiosità di sapere “com’è andata a finire”.
Per ottenere l’accesso, il funzionario deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale. Ecco le casistiche principali:
- Tutela della propria posizione (Difensivo): È la motivazione più forte. Se il funzionario EQ teme che l’archiviazione del procedimento possa esporlo ad accuse di calunnia, mobbing o condotta persecutoria da parte del dipendente segnalato, ha pieno diritto di accedere agli atti per difendersi.
- Responsabilità dirigenziale: Il funzionario potrebbe chiedere l’accesso per capire se l’archiviazione è avvenuta per insussistenza del fatto o per vizi formali, al fine di migliorare la gestione futura del personale o evitare responsabilità per “culpa in vigilando”.
3. La PA può rifiutarsi?
SÌ, la PA può rifiutare (o differire) l’accesso in alcuni casi.
L’Amministrazione deve effettuare un bilanciamento tra il diritto di accesso del funzionario e il diritto alla riservatezza (Privacy) del dipendente incolpato, specialmente se nel fascicolo sono presenti dati sensibili.
- Diniego legittimo: Se l’istanza dell’EQ è generica (c.d. “controllo generalizzato”) o non dimostra come la conoscenza dell’esito sia necessaria per tutelare una propria situazione giuridica.
- Accoglimento parziale (Omissis): La PA potrebbe fornire il documento oscurando le parti che contengono dati sensibili non strettamente necessari al richiedente, ma lasciando visibile l’esito finale (Sanzione o Archiviazione).
Il mio consiglio per il Funzionario EQ
Se sei tu il funzionario EQ in questione e hai bisogno di conoscere l’esito (ad esempio perché il comportamento illecito continua o temi ripercussioni):
- Non chiedere l’accesso “informale” a voce: l’Ufficio Personale potrebbe legittimamente opporre il segreto d’ufficio.
- Formula un’istanza di accesso agli atti scritta (L. 241/90).
- Nella motivazione, scrivi chiaramente: “L’accesso è necessario per la tutela dei propri interessi giuridici ed economici, anche in relazione a eventuali profili di responsabilità dirigenziale o a possibili contenziosi per mobbing/ritorsioni derivanti dalla segnalazione effettuata in adempimento dei doveri d’ufficio.”
Con questa motivazione, è molto difficile per la PA negare l’accesso almeno al dispositivo della decisione.
grazie mille per la chiarezza cordiali saluti