Estetista presso farmacia

Buon pomeriggio
Una farmacia vorrebbe aprire presso i propri locali un’attività di estetista (su appuntamento e con orario non continuativo). Quale iter va seguito? È una realtà ormai diffusa ma non disciplinata in maniera specifica. In particolare la scia deve essere presentata dal titolare della farmacia visto che l’estetista non avvia un’attività di impresa a suo nome? Grazir

Buongiorno.
Forse potrebbe tornarti utile la sentenza del Tar del Lazio commentata e riportata nel seguente link proprio sul tema in oggetto.
Cordiali saluti.

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4401

la sentenza che è stata linkata ha fatto scuola e rasppresenta un passepartout da usare per ogni analogo caso dello scibile produttivo: si può fare tutto quello che la legge non vieta espressamente.

Riposto un piccolo passaggio della sentenza:
Posto che sia le farmacie che i centri commerciali sono accomunati dalla vendita di farmaci, non si vede per quale ragione solo all’interno dei primi sarebbe consentita l’attività di estetista, e non nelle farmacie, non potendo ravvisarsi alcuna incompatibilità o interferenza tra tale ultima attività e quella sanitaria cui la farmacia è deputata in via principale.
Inoltre, la riconosciuta possibilità di esercitare l’attività di estetista all’interno di ospedali, case di cura e di riposo non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di estetista all’interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture…
NE CONSEGUE CHE UNA VOLTA RISPETTATE LE CONDIZIONI PRESCRITTE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA – QUALI LA SEPARAZIONE MATERIALE DEI LOCALI ED IL POSSESSO DEI RICHIESTI REQUISITI IGIENICO-SANITARI – NULLA OSTA ALLA FACOLTÀ PER LE FARMACIE DI ESERCITARE AL LORO INTERNO ATTIVITÀ DI ESTETISTA PER MEZZO DI PERSONALE QUALIFICATO ED IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI.

Grazie del contributo. Un dubbio rimane solo per la destinazione d’uso dei locali che deve rimanere commerciale trattandosi di farmacia mentre l’attività di estetista, seppur non svolta in maniera prevalente, presuppone locali a destinazione artigianale

questa questione è da risolvere a livello comunale e ai sensi di eventuali disposizioni regionali

Buonasera. Scusate torno sull’argomento estetista presso farmacia per porre un ulteriore quesito. Il direttore tecnico che corrisponde all’estetista qualificata deve essere necessariamente dipendente, socia, familiare del titolare come prevede la legge 1/90 o esiste giurisprudenza recente che preveda la possibilità di un’altra tipologia di contratto consentito dalla legge tra farmacista ed estetista? Grazie del Vs. contributo